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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14041/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP del 30/05/2022 che non aveva accolto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Seke per i reati di cui agli artt. 614, 612 e 610 c.p., disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il ricorso denunciava l'abnormità del provvedimento perché, secondo il Procuratore: (i) il rigetto si sarebbe fondato sulla mancata indicazione da parte del P.M. di elementi per valutare la capacità patrimoniale dell'imputato (richiedendo un'indagine patrimoniale non prevista dal rito); (ii) il GIP non avrebbe considerato che il P.M. aveva fissato la sanzione al minimo, aveva scelto un rito che comporta la riduzione della pena della metà e il più basso tasso di conversione, nonché la possibilità di sospensione condizionale e pagamento rateale (art. 133-ter c.p.), con la conseguenza che il diniego avrebbe interferito con scelte riservate all'accusa; (iii) il provvedimento sarebbe basato su una prognosi negativa circa l'adempimento della pena pecuniaria, cioè su motivi di mera opportunità già ritenuti abnormi dalla giurisprudenza della Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il GIP, pur richiamando precedenti che consentono al giudice di valutare la congruità della pena, in realtà aveva motivato il diniego con una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di pagare la pena pecuniaria, realizzando così un provvedimento abnorme e una indebita interferenza con le attribuzioni dell'accusa. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Ufficio del giudice per le indagini preliminari per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 459, comma 3; art. 450, comma 1-bis

    art. 459(3) citato come riferimento al provvedimento impugnato; art. 450(1-bis) disciplina la considerazione delle condizioni economiche per determinare il valore giornaliero in caso di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria: la mancata indicazione di elementi economici può essere rilevante per il giudice nella valutazione della congruità, ma non legittima una prognosi negativa che implichi il rigetto per mere ragioni di opportunità

  • Codice penale

    richiama la possibilità di sospensione condizionale della pena e l'eventualità di pagamento rateale, elementi che il P.M. poteva avere considerato nella determinazione della sanzione e che riducono l'argomentazione della presunta impossibilità di esecuzione della pena pecuniaria

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 20569/2018; Sez. 6, n. 17702/2016; Sez. 4, n. 29349/2018

    le Sezioni Unite e precedenti pronunce hanno affermato che è abnorme il provvedimento del GIP che, per mera opportunità o per prognosi negativa circa il pagamento, rifiuti il decreto penale di condanna usurpando scelte proprie dell'organo dell'accusa. Va tuttavia distinta la legittima verifica della congruità della pena o della completezza degli elementi necessari (cfr. Sez. 4 n. 29349/2018) dalla prognosi negativa sul futuro adempimento della pena pecuniaria, che comporta abnormità

Massime di principio

  • Il decreto penale di condanna è, quanto alla scelta di introdurre il procedimento monitorio, materia di prevalente discrezionalità del pubblico ministero: il GIP non può rifiutarlo per mere ragioni di opportunità o su prognosi negativa relativa al pagamento della pena pecuniaria, pena l'abnormità del provvedimento
  • Se il rigetto è fondato esclusivamente sulla previsione che l'imputato non adempirà alla pena pecuniaria, il provvedimento è suscettibile di annullamento perché configura un'ingerenza nelle competenze dell'accusa
  • È lecito che il GIP verifichi la congruità della pena richiesta e la completezza degli elementi necessari per calcolare eventuali sostituzioni o il valore giornaliero (art. 450, comma 1-bis); la mancanza di elementi può giustificare rilievi formali o la richiesta di integrazione ma non una prognosi negativa come motivo esclusivo di rigetto
  • Il pubblico ministero, se possibile, dovrebbe documentare le ragioni della determinazione della sanzione (ad es. scelta del minimo, circostanze attenuanti, applicazione di riduzioni previste dal rito, tassi di conversione) e, quando rilevante, fornire elementi utili sulle condizioni economiche dell'imputato per evitare contestazioni formali
  • In situazioni analoghe il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento senza rinvio quando il vizio è di natura decisoria (abnormità/prognosi illegittima) e non richiede riacquisizione di elementi istruttori dalla Corte

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