Cassazione Penale, Sentenza n. 7211/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (giudizio abbreviato), ha condannato Fabio Galassi per i reati previsti dall'art.189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (fuga dopo investimento e omissione di soccorso). Le censure del ricorrente riguardavano: insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'omessa assistenza nonostante intervento di terzi; mancata concessione dell'attenuante per integrale riparazione del danno; diniego della sospensione condizionale della pena nonostante le attenuanti generiche; mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità dopo le modifiche normative; e violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato i principi usati dalla Corte territoriale: la responsabilità per omissione di soccorso non viene esclusa dal fatto che terzi abbiano prestato assistenza; il dolo eventuale è sufficiente per integrare l'elemento psicologico del reato; il risarcimento eseguito dall'assicurazione non rende applicabile l'attenuante dell'art.62, n.6 cod.pen. ai reati di fuga e omissione di soccorso, poiché tutelano beni giuridici diversi; il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo in presenza di precedenti e di prognosi negativa; l'applicazione delle sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) resta rimessa alla discrezionalità del giudice e non è un diritto automatico; e l'aumento della sanzione amministrativa accessoria da parte della Corte d'appello non viola il divieto di reformatio in peius. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e la sentenza impugnata viene confermata nella sostanza: pena di mesi otto di reclusione e sospensione della patente per anni due e mesi sei.
Norme richiamate
art.189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Le fattispecie di fuga dopo investimento (comma 6) e di omissione di soccorso (comma 7) sono autonome; l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza grava sul conducente coinvolto e non è eliminato dal soccorso prestato da terzi. Per la sussistenza del reato è sufficiente anche il dolo eventuale.
art.61, n.2 cod.pen.
La valutazione in sede di merito sulla sussistenza dell'aggravante richiede l'accertamento del nesso teleologico tra fattispecie; nella vicenda di merito la Corte territoriale ha valutato tali profili senza rilievi tali da farli ritenere erronei dalla Cassazione.
art.62, n.6 cod.pen.
L'attenuante per l'integrale riparazione del danno non è applicabile, di regola, ai reati d'omessa prestazione di assistenza e di fuga dopo investimento, essendo questi reati istantanei di pericolo che tutelano la solidarietà sociale e non riconducibili integralmente al ristoro assicurativo dei danni patrimoniali o fisici.
art.49, comma 2; artt. 42 e 43 cod.pen.
Sull'elemento soggettivo, il dolo eventuale è sufficiente: è punibile chi accetta il rischio che dall'incidente possa derivare danno a persone e omette di fermarsi o prestare assistenza.
art.164 e 165 cod.pen.
Riferiti alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato che la concessione dipende da un giudizio prognostico e che l'esistenza di precedenti rilevanti può giustificare il diniego.
art.545bis cod.proc.pen.; art.53, 56bis e 58 L. 689/1981
Le modifiche normative non impongono al giudice l'automatica applicazione di sanzioni sostitutive: l'applicabilità di pene sostitutive e lavori di pubblica utilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; l'omessa proposta non comporta nullità quando il giudice ha valutato l'insussistenza dei presupposti.
art.597, comma 3, cod.proc.pen.; art.8 L. 689/1981
Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della pena principale o di misure di sicurezza a carico dell'imputato; non impedisce all'appello l'irrogazione o l'aumento di sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma incriminatrice.
Massime di principio
- L'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo un incidente stradale grava sul conducente coinvolto e non è assolto dal fatto che terzi abbiano soccorso la vittima; il comportamento personale è non delegabile fino all'accertamento dell'avvenuto soccorso.
- Per i reati previsti dall'art.189 Codice della Strada il dolo eventuale è sufficiente: è punibile chi, pur rappresentandosi la possibilità che dall'incidente derivi danno a persone e la necessità di assistenza, accetta il rischio e si allontana.
- Il risarcimento dei danni (anche effettuato dall'assicurazione) non sempre comporta l'applicazione dell'attenuante per integrale riparazione del danno: quando il reato tutela un bene giuridico diverso (es. solidarietà sociale o obblighi di identificazione e soccorso), il ristoro patrimoniale non esclude la responsabilità penale né costituisce automatica attenuante.
- La sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche sono istituti distinti: la presenza di attenuanti non obbliga alla concessione della sospensione condizionale se il giudice ritiene, sulla base della prognosi e dei precedenti, che il beneficio sia incompatibile.
- L'applicazione di sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità) è discrezionale e non un diritto dell'imputato; il giudice può ritenere ostativi i precedenti o la prognosi negativa senza invalidare la sentenza per omesso avviso.
- L'aumento di una sanzione amministrativa accessoria in sede d'appello non costituisce automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius, posto che tale divieto riguarda l'aggravamento della pena principale o di misure di sicurezza a carico dell'imputato.
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