Cassazione Civile, Ordinanza n. 06575/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca in liquidazione coatta amministrativa per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, due atti di trasferimento di partecipazioni sociali compiuti da una socia nei confronti dei figli: una donazione di quote di una società e una cessione di quote di un'altra società. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 2901 c.c. La socia disponente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) difetto di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che la causa atteneva al trasferimento di partecipazioni sociali; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto l'azione revocatoria anche in presenza di un credito solo eventuale, contestato o non ancora accertato giudizialmente; 3) violazione delle norme sulla sospensione necessaria del processo, per la pendenza del giudizio sull'accertamento del credito; 4) violazione delle norme sulle presunzioni, per avere la Corte d'appello desunto la scientia damni della debitrice e dei terzi da elementi presuntivi ritenuti erronei, nonché per non avere ammesso ulteriori prove e consulenza tecnica. I figli beneficiari dei trasferimenti hanno aderito al ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondo e quarto motivi e ha ritenuto infondato il terzo. In sintesi, ha affermato che la controversia aveva ad oggetto non la cognizione diretta sulla titolarità del credito, ma la revocatoria ordinaria, rispetto alla quale è sufficiente anche un credito solo eventuale, litigioso o contestato, purché non pretestuoso; non sussisteva dunque la competenza del tribunale delle imprese per la sola contestazione del credito presupposto. Ha inoltre ribadito che la pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, mancando un rapporto di pregiudizialità tecnica. Quanto al profilo soggettivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto corretto uso di presunzioni semplici, valorizzando la conoscenza della situazione della banca, la partecipazione della disponente a riunioni del consiglio di amministrazione, la tempistica ravvicinata degli atti dispositivi e il loro inserimento in un disegno complessivo di trasferimento dei beni ai familiari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali adesivi; la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali adesivi sono stati condannati in solido a rifondere le spese alla banca controricorrente.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 168/2003
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa non è stata ritenuta configurabile nella controversia revocatoria, poiché il giudizio non aveva ad oggetto diretto il trasferimento delle partecipazioni sociali ma la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale del credito e può essere esercitata anche in presenza di un credito eventuale, litigioso o contestato, purché non pretestuoso; il giudice della revocatoria non deve accertare in via piena l'esistenza del credito.
art. 12 disp. prel. c.c.
Non è stata ravvisata alcuna indebita manipolazione interpretativa della norma, poiché l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 c.c. è stata ricondotta alla funzione di conservazione della garanzia patrimoniale.
art. 832 c.c.
La lettura lata dell'art. 2901 c.c. non è stata ritenuta idonea a comprimere illegittimamente il contenuto del diritto di proprietà.
art. 42 Cost.
La tutela del credito mediante revocatoria su crediti eventuali o litigiosi è stata ritenuta compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà.
art. 295 c.p.c.
La pendenza del giudizio di accertamento del credito non comporta sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché manca la pregiudizialità logico-giuridica indispensabile.
art. 337, comma 2, c.p.c.
È stata esclusa anche la sospensione facoltativa del giudizio revocatorio per la sola pendenza della causa sull'accertamento del credito.
art. 2727 c.c.
La prova dell'elemento soggettivo nella revocatoria può essere ricavata da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 2729 c.c.
È legittimo desumere la consapevolezza del pregiudizio da una pluralità di elementi indiziari convergenti, compreso il vincolo familiare e la tempistica delle alienazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il "credito" rilevante non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione di credito non manifestamente pretestuosa, anche se ancora litigiosa, condizionata o non giudizialmente accertata.
- La revocatoria ha funzione conservativa della garanzia patrimoniale e non richiede un previo giudizio definitivo sull'esistenza del credito; il giudice può limitarsi a verificare la probabilità della pretesa creditoria ai fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'azione.
- La pendenza di un separato giudizio di accertamento del credito non determina, di regola, sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché la decisione sulla revocatoria non dipende in senso tecnico dalla definizione della causa sul credito.
- La consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, richiesta per la revocatoria degli atti successivi al sorgere del credito, può essere provata anche per presunzioni semplici, valorizzando il contesto complessivo, i rapporti familiari, la qualità del disponente e la tempistica degli atti dispositivi.
- In tema di revocatoria, la finalità dichiarata di un trasferimento patrimoniale, come il passaggio generazionale o il vantaggio fiscale, non esclude di per sé la scientia damni se gli elementi di fatto complessivamente considerati mostrano la consapevolezza del pregiudizio per i creditori.
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