Cassazione Penale, Sentenza n. 30072/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione e errata applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare tardivo l'appello depositato il 2 gennaio 2025. La questione centrale riguardava il computo dei termini: se il termine di 45 giorni per proporre appello (ex art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.) dovesse decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione (16 novembre 2024) e se, in caso di coincidenza con giorno festivo, la decorrenza iniziale dovesse spostarsi al giorno non festivo successivo (con conseguente validità dell'appello depositato il 2 gennaio 2025). La difesa inoltre ha fatto osservare che il giorno d'inizio, essendo il 17 novembre 2024 una domenica, avrebbe dovuto far decorrere il termine dal 18 novembre 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il termine per il deposito della motivazione è scaduto il 16 novembre 2024; il termine di 45 giorni per proporre appello è iniziato il 17 novembre 2024 (giorno festivo) e si è estinto il 31 dicembre 2024. La Corte ha ritenuto che l'art. 172 c.p.p. dispone la proroga al giorno successivo non festivo solo quando il termine stesso scade in giorno festivo, non riguardando invece il giorno di inizio della decorrenza del termine successivo. Inoltre la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
norma invocata come motivo di ricorso per cassazione; indicata dal ricorrente per censurare presunta violazione di norme sul computo dei termini
art. 172 cod. proc. pen.
il comma 3 dispone la proroga al giorno successivo non festivo quando il termine scade in giorno festivo; il comma 4 stabilisce che, salvo diversa disposizione, il termine decorre dal giorno successivo a quello indicato dalla legge. La Corte ha interpretato che la proroga prevista dal comma 3 opera solo sul giorno di scadenza del termine che viene prorogato e non sul giorno di inizio della decorrenza di un termine successivo
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c)
disciplinano il termine di 45 giorni per proporre appello in caso di riserva di deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto che tale termine inizi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione, senza sovrapposizione dei due termini
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa; applicata dalla Corte per irrogare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la legge assegna un termine per compiere un'attività e un termine successivo per proporre impugnazione in relazione alla scadenza del primo, la decorrenza del termine successivo inizia il giorno successivo alla scadenza del termine precedente (dies a quo escluso).
- La proroga automatica al primo giorno successivo non festivo (art. 172, comma 3 c.p.p.) opera soltanto quando il termine stesso scade in giorno festivo; non sposta invece l'inizio della decorrenza del termine successivo se quest'ultimo inizia in un giorno festivo.
- Se il termine per depositare la motivazione scade in una data X, il conteggio dei giorni per l'impugnazione comincia il giorno successivo a X anche se quel giorno è festivo o domenica; il fatto che il giorno d'inizio sia festivo non giustifica automaticamente lo slittamento dell'inizio del computo.
- Per evitare incertezze, verificare sempre: a) la data esatta di scadenza del termine originario; b) quale regime applica (proroga per scadenza in giorno festivo o inizio di decorrenza); c) il calendario dei giorni festivi e di sospensione (es. periodo feriale) che potrebbero incidere sul calcolo.
- In presenza di dubbi sostanziali sul computo dei termini conviene depositare l'impugnazione prima del termine massimo apparente o ricorrere a misure cautelative nei termini processuali per non incorrere in decadenze.
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