Cassazione Penale, Sentenza n. 13211/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e la confisca di beni. I difensori hanno censurato difetti di motivazione e violazioni di legge: in particolare l'assenza di prova concreta e continuativa della pericolosità dal 1990 ad oggi; l'eccessivo uso di elementi procedurali prescritti o non definitivamente accertati; la mancata considerazione di periodi di stasi e dello svolgimento di attività lecite e della documentazione prodotta a giustificazione della provenienza lecita dei beni (mutui, vendite ereditarie, vincite al gioco, corrispettivi aziendali). Si contestava altresì la motivazione insufficiente a fondare la confisca di immobili, partecipazioni societarie e conti correnti.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti esposti. Ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento impugnato quanto all'applicazione della misura personale, per carenza motivazionale circa la continuità e l'attualità della pericolosità (assenza di adeguati elementi che dimostrino la permanenza del requisito per un arco temporale ultratrentennale e motivazione meramente congetturale). Perché il perimetro temporale della pericolosità è determinante anche per le misure patrimoniali, l'accoglimento dei motivi relativi alla misura personale ha comportato l'assorbimento e la conseguente illegittimità anche delle disposizioni di confisca. In sostanza il decreto impugnato è stato annullato nei punti indicati per carenza di motivazione e insufficienza probatoria.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione - antimafia)
art. 1 lett. b); artt. 1 e 4
Per l'applicazione della misura fondata sulla pericolosità generica (art. 1 lett. b)) è necessario dimostrare, con chiari e concreti elementi di fatto, il triplice requisito: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; fatti che abbiano effettivamente generato profitti per il soggetto; i profitti costituiscano l'unica o comunque una rilevante fonte di reddito. L'accertamento richiede adeguata motivazione e non può fondarsi su mere congetture
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Ribadito il requisito di rigorosità nell'accertamento dei presupposti di pericolosità generica; il giudice deve ancorare il giudizio a precisi elementi di fatto per evitare profili di incostituzionalità nell'applicazione dell'art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011
Giurisprudenza di legittimità (principi consolidati citati)
Il giudice della prevenzione può valorizzare elementi anche provenienti da procedimenti non definitivi o da atti non penali, purché li motivi adeguatamente e non si fondi su fatti irrevocabilmente negati in sede penale; l'attualità della pericolosità deve essere riferita al momento dell'applicazione della misura di primo grado e documentata con fatti sintomatici recenti
Massime di principio
- Per dichiarare la pericolosità generica occorrono elementi fattuali concreti e continui: non bastano ragionamenti congetturali o la mera somma di episodi distanziati nel tempo
- I reati prescritti o procedimenti non definitivi possono essere valutati nel giudizio di prevenzione solo se il giudice ne dà adeguata e specifica motivazione e i fatti non siano stati definitivamente esclusi in sede penale
- La presenza di periodi prolungati di 'stasi' criminale richiede una motivazione specifica per ritenere la persistente pericolosità: il giudice deve spiegare perché la pericolosità si estende anche ai periodi senza manifestazioni
- Lo svolgimento di attività lecite e documentate (es. impresa, lavori regolari, mutui per acquisti) deve essere valutato e contrastato con prove concrete prima di ritenere la sproporzione patrimoniale riconducibile a proventi illeciti
- L'attualità della pericolosità deve essere dimostrata con indici recenti e specifici riferiti al momento dell'adozione della misura di primo grado; non è sufficiente richiamare soltanto fatti lontani nel tempo
- Le misure patrimoniali (confisca) devono essere ancorate al perimetro temporale della pericolosità accertata: se cade l'accertamento temporale o di attualità, vengono meno anche le basi per la confisca
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