Cassazione Civile, Ordinanza n. 19079/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società dichiarata fallita, notificandolo anche a un soggetto ritenuto amministratore di fatto. L'accertamento era fondato su ricostruzione induttiva, in assenza di documentazione contabile ed extracontabile, e riguardava maggiori redditi d'impresa ai fini Ires, Irap e Iva per il 2015. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il primo giudice aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ritenendo unico legittimato il curatore che aveva rinunciato all'impugnazione. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria aveva ritenuto sussistente l'interesse del contribuente a impugnare, ma aveva annullato l'atto affermando che gli indizi sulla sua qualità di amministratore di fatto si arrestavano al 2014 e non sorreggevano l'addebito per il 2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe trascurato: dichiarazioni rese dal contribuente nel 2016, riferite anche al 2015, da cui emergeva una gestione di fatto; la mancata esibizione della documentazione contabile per il 2015; e vari elementi indiziari del p.v.c. circa il controllo del gruppo societario, l'assetto unitario delle società, il personale comune, i flussi finanziari e la gestione personale e diretta delle società da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare fatti storici decisivi, già allegati e discussi, rilevanti per la prova della qualifica di amministratore di fatto anche per il 2015. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre al modo e al tempo in cui è stato discusso nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
È necessario depositare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura di omesso esame del fatto decisivo.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha ridotto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al solo omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ricorre solo quando il giudice di merito ometta l'esame di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti e oggetto di discussione tra le parti, e non quando trascuri soltanto singoli elementi probatori.
- L'omesso esame di indizi o documenti può integrare il vizio di legittimità solo se tali elementi veicolano un fatto storico decisivo non considerato dal giudice di merito; non è sufficiente la mera critica alla valutazione delle prove.
- In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice deve confrontarsi con tutti i fatti storici allegati dall'Ufficio che siano potenzialmente decisivi ai fini della ricostruzione del ruolo gestionale del contribuente.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere provata anche tramite un insieme di circostanze indiziarie univoche e convergenti, la cui mancata considerazione da parte del giudice può determinare cassazione della decisione per omesso esame di fatti decisivi.
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