Sentenza n. 1399/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 794/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 25.9.2025, all’esito del procedimento n. RG. 3481/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e condannato il Ministero all’accredito di euro 1.500, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero il 2 ottobre 2025 e divenuta irrevocabile, deducendo il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Ha domandato che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme dovute e degli interessi, assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato depositato il 15 gennaio 2026. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha fornito la prova del pagamento; il giudice ha richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per provvedere al pagamento. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, e il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Avellino.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine previsto dalle disposizioni richiamate.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata dal giudice dell’ottemperanza quando sussistano ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione statale è ricevibile se depositato entro il termine processuale previsto dalla notificazione del titolo e diviene ammissibile, per le obbligazioni pecuniarie, solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando un giudicato del giudice ordinario ha riconosciuto un diritto nei confronti di una pubblica amministrazione e non risulta eseguito, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione debitrice che eccepisca o sostenga l’avvenuto adempimento deve fornire la prova del pagamento o dell’esecuzione del giudicato; la costituzione meramente formale, priva di tale dimostrazione, non impedisce l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può escluderla quando ravvisi ragioni ostative, anche connesse ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →