Cassazione Civile, Ordinanza n. 08052/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di accesso e verifica dei movimenti finanziari sul conto corrente di una società, con recupero a tassazione per l'anno d'imposta 2006 di maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, e da una successiva iscrizione a ruolo/cartella di pagamento emessa in relazione al medesimo accertamento. In primo grado la cartella era stata annullata per difetto di motivazione e di prova dei presupposti per l'iscrizione a ruolo straordinaria, mentre era stato rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento. In appello la contribuente aveva insistito per l'annullamento dell'accertamento e della cartella, ma la commissione regionale ha ritenuto inammissibile l'appello perché sostanzialmente riproduttivo del ricorso introduttivo e privo di specifici motivi avverso la sentenza di primo grado, aggiungendo solo in via ulteriore che, nel merito, l'operato dell'Ufficio era corretto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme sui termini di accertamento e sul raddoppio dei termini, assumendo che l'avviso fosse tardivo e che la denuncia penale non potesse giustificare il raddoppio in presenza di una mera ricostruzione presuntiva del reddito; (2) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata allegazione al preavviso/avviso del processo verbale di accesso richiamato; (3) violazione dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 600/1973, per avere il giudice d'appello escluso l'esame di documenti contabili prodotti in giudizio, sostenendo che parte di essi era già stata esibita e che, comunque, la mancata produzione integrale era dovuta a causa non imputabile; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato i costi connessi ai maggiori ricavi presuntivi e la circostanza che le somme contestate erano caparre relative alla vendita di appartamenti realizzate negli anni successivi. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando che la sentenza impugnata si fondava su una autonoma ratio decidendi non attinta dal ricorso, e cioè l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; perciò il ricorso è stato respinto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto preliminarmente fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché la sentenza di secondo grado era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di specificità dei motivi, essendo l'appello una mera riproduzione del ricorso di primo grado. Le ulteriori argomentazioni della commissione regionale sul merito erano state qualificate come svolte ad abundantiam e quindi non decisive. Conseguentemente, le censure sul merito dell'accertamento, sulla motivazione dell'atto impositivo, sulla preclusione probatoria e sull'omesso esame dei costi non sono state esaminate perché prive di interesse rispetto alla ratio decisoria non aggredita. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sui termini di decadenza dell'accertamento e sul raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è respinto per difetto di censura della ratio decisoria autonoma
art. 1, comma 132, L. n. 208/2015
invocato come ius superveniens in tema di raddoppio dei termini; la Corte non ne valuta l'incidenza nel merito
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato per contestare la mancata allegazione del processo verbale di accesso all'atto impositivo; la Corte non affronta il motivo nel merito
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
dedotto per contestare la preclusione all'esame dei documenti non esibiti in fase amministrativa; la Corte non esamina il motivo nel merito
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nella sentenza di merito per la presunzione di ricavi derivante dai movimenti bancari non giustificati
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro dei primi tre motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per il quarto motivo, dedotto come omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma di inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
d.lgs. n. 74/2000
richiamato come disciplina dei reati tributari che, secondo il giudice di merito, giustificavano il raddoppio dei termini
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
richiamato dalla sentenza di merito con riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione e alla soglia di imposta evasa
art. 405 c.p.p.
richiamato nel ragionamento della sentenza di merito per affermare che, ai fini del raddoppio dei termini, rileva la notizia di reato e non l'esercizio dell'azione penale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile censurare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una di esse resta intatta, il ricorso è privo di interesse e va respinto o dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi costituisce una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione; le doglianze rivolte solo al merito non possono scalfire la sentenza di secondo grado.
- Le argomentazioni svolte dalla sentenza di merito in via subordinata o ad abundantiam non assumono rilievo decisivo ove la decisione sia già sorretta da una diversa ragione autonoma.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di riesame del merito, dovendo le censure colpire specificamente la motivazione decisiva della pronuncia impugnata.
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