Cassazione Penale, Sentenza n. 34098/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Con sentenza del 30 ottobre 2025 il giudice di pace di Palmi aveva condannato l’imputato alla pena di 3.800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. L’imputato aveva proposto appello; con ordinanza del 2 marzo 2026 il Tribunale di Palmi lo aveva dichiarato inammissibile, rilevando che la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non era appellabile e che i motivi di merito impedivano di convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’appello come ricorso per cassazione, poiché l’impugnazione deduceva anche la nullità della notifica e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto fondato tale rilievo sulla qualificazione dell’atto: il motivo sulla notifica era astrattamente idoneo a devolvere una questione di nullità e gli altri motivi non erano interamente riconducibili a censure di merito. Esaminando direttamente l’impugnazione riqualificata, la Corte ha tuttavia rilevato che: il motivo sulla notifica era generico, non essendo spiegato quale fosse l’irregolarità, mentre dagli atti risultavano il domicilio dichiarato, il tentativo di notifica presso tale domicilio e la conoscenza del processo; i motivi sulla valutazione delle dichiarazioni degli operanti chiedevano una non consentita rivalutazione delle prove; le censure sull’assenza di colpevolezza contrastavano con l’orientamento richiamato, secondo cui rileva la mancanza di un titolo legittimante l’ingresso o il soggiorno, ovvero l’incapacità di allegare la relativa documentazione; infine, la successiva regolarizzazione mediante permesso per lavoro autonomo, ottenuto il 26 settembre 2023, non rientrava tra le ipotesi tassative nelle quali l’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevede la sentenza di non luogo a procedere.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palmi, perché l’appello, proposto contro una sentenza non appellabile, doveva essere riqualificato e trasmesso come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. Trattenuta e qualificata l’impugnazione come ricorso, la Corte l’ha dichiarata inammissibile: il motivo sulla notifica era generico; le censure sulla valutazione delle prove sollecitavano una rivalutazione di merito; quelle sulla colpevolezza erano incompatibili con il principio richiamato dalla Corte; la dedotta regolarizzazione successiva non rientrava nei casi previsti dall’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna di primo grado alla pena di 3.800 euro di ammenda non è stata rimossa.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa
Le sentenze di condanna alla sola ammenda non sono appellabili; l’impugnazione proposta contro di esse va qualificata secondo il mezzo consentito, se ne ricorrono i presupposti.
art. 568, comma 5, c.p.p.
l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente
La qualificazione dell’impugnazione non dipende dal nomen attribuitole dalla parte. Nel caso deciso, poiché l’atto conteneva censure astrattamente riconducibili al ricorso per cassazione e non era interamente composto da motivi di merito, il giudice che aveva ricevuto l’appello doveva trasmetterlo alla Corte di cassazione.
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione
La Corte richiama l’orientamento per cui, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la prova dell’assenza di un titolo legittimante l’ingresso o il soggiorno, oppure la mancata allegazione della relativa documentazione.
art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere soltanto in caso di “rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 20-bis e 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47”
La pronuncia di non luogo a procedere per rilascio successivo del permesso di soggiorno è ammessa solo nelle ipotesi indicate dalla disposizione; il permesso per lavoro autonomo ottenuto dall’imputato non vi rientrava.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nella misura determinata equitativamente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’impugnazione proposta con un mezzo non consentito non va dichiarata inammissibile per il solo nomen attribuitole dalla parte: deve essere qualificata secondo il suo contenuto e trasmessa al giudice competente quando i motivi sono riconducibili al mezzo previsto dalla legge. La conversione può essere esclusa quando dall’atto emerga che la parte ha intenzionalmente scelto un mezzo non consentito e le censure siano esclusivamente di merito; tale esclusione non opera se l’impugnazione contiene anche questioni astrattamente devolvibili alla cognizione del giudice di legittimità.
- La deduzione di una nullità della notifica è inammissibile per genericità se non individua la concreta irregolarità denunciata e non consente di comprendere il percorso argomentativo posto a fondamento della censura.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove mediante una generica contestazione della credibilità o del peso attribuito alle dichiarazioni testimoniali.
- Ai fini del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, è sufficiente dimostrare l’assenza di un titolo legittimante l’ingresso o il soggiorno, oppure che l’interessato non sia in grado di allegare la relativa documentazione.
- La successiva regolarizzazione del soggiorno consente la pronuncia di non luogo a procedere prevista dall’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 soltanto nei casi tassativamente indicati dalla disposizione; un permesso per lavoro autonomo non costituisce una delle ipotesi contemplate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2026 del 22/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →