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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27186/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 04/10/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge (in particolare art. 581 c.p.p.) sostenendo che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato i motivi di appello, nei quali si censurava la decisione "in punto di pena ovvero trattamento sanzionatorio", e che le doglianze erano state sviluppate anche con i motivi aggiunti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifesto infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della Corte d'appello per difetto di specificità dell'appello, richiamando il principio secondo cui l'impugnazione deve esplicitare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (richiamo alle Sez. U. "Galtelli" e successiva giurisprudenza). È stato inoltre affermato che i motivi aggiunti non possono sanare la genericità dell'impugnazione principale: l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione di inammissibilità; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza che lamentava violazione di tale norma, ritenendo invece che il difetto di specificità dell'appello fosse manifestamente infondato.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi; ciò significa che la genericità o l'inammissibilità originaria dell'appello non può essere sanata da successivi motivi aggiunti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per cassazione per la condanna alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (c.d. "Galtelli")

    "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata"

    Principio applicato per valutare la specificità dell'appello: l'impugnante deve indicare con accettabile precisione i punti e le ragioni essenziali per cui contesta la motivazione del primo giudice.

  • Giurisprudenza successiva (es. Sez.3, n.12727 del 21/2/2019; Sez. 4, n.36154 del 12/09/2024; Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019)

    Confermano che il motivo d'appello deve non limitarsi a contestare il punto sic et simpliciter ma prendere posizione rispetto alla motivazione impugnata, indicando le ragioni di fatto o di diritto contestate, in modo da consentire al giudice d'appello di valutare il merito della doglianza.

Massime di principio

  • L'appello deve essere specifico: occorre enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto contenute nella decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
  • I motivi aggiunti non sanano una impugnazione principale genericamente inammissibile: la carenza iniziale dell'appello si estende ai motivi nuovi presentati successivamente.
  • Quando il giudice di primo grado fornisce motivazioni dettagliate (es. per il discostamento della pena dal minimo edittale), l'impugnazione deve confrontarsi esplicitamente con quelle ragioni; semplici contestazioni non bastano.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, nelle impugnazioni d'appello è fondamentale indicare con precisione i punti di doglianza e le ragioni essenziali (di fatto o di diritto) per cui si contesta la valutazione del primo giudice.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare sanzioni economiche a carico dell'impugnante (spese processuali e somme per la Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

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