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Sentenza

Sentenza del 30/04/2020 n. 8409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza d'appello che aveva annullato gli avvisi sanzionatori emessi nei confronti del CAD e dell'importatore S. DI H.S. per importazioni di calzature cinesi; rileva violazione di norme tributarie e doganali (D.P.R. n. 43/1973 art.303; D.P.R. n. 633/1972 art.70; Reg. CEE) sostenendo che il rappresentante indiretto (spedizioniere) risponde solidalmente e che non sussistono le scriminanti (buona fede/difese previste da D.Lgs. 472/1997 artt.4,6,7 e legge 212/2000 art.10) addotte dalla CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi richiamando orientamenti giurisprudenziali secondo cui lo spedizioniere che presenta merci in dogana in nome proprio ma per conto altrui è solidalmente responsabile e deve esercitare una diligenza qualificata; i terzo e quarto motivi sono stati assorbiti. Le spese del processo di legittimità saranno liquidate dalla CTR in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303

    Norma sulle sanzioni doganali/tributarie che giustifica l'emissione di avvisi di contestazione per tributi evasi; la Corte ha ritenuto applicabile la responsabilità sanzionatoria verso il rappresentante indiretto quando ricorrono gli elementi della responsabilità solidale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70

    Riferimento alle sanzioni in materia IVA connesse a dichiarazioni/operazioni inesatte; la Corte ha confermato la possibilità di applicare sanzioni anche al rappresentante indiretto ove manchi prova di diligenza esimente.

  • Reg. CEE n. 2913/1992, art. 201

    Norma del codice doganale comunitario richiamata per l'ambito di applicazione delle responsabilità in materia doganale; la sentenza considera rilevante il regime di responsabilità del dichiarante/rappresentante.

  • Reg. CEE n. 254/1993, art. 181 bis

    Norma procedurale per controlli a posteriori; utilizzata dall'Ufficio doganale per gli accertamenti che hanno dato origine agli avvisi di rettifica.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 4, 5, 6, 7

    Norme sulle responsabilità e cause di esclusione/attenuazione delle sanzioni (buona fede, diligenza); la Corte ha ritenuto che la CTR non potesse annullare gli avvisi sanzionatori senza prova adeguata della buona fede/diligenza esimente del rappresentante indiretto.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Norma sulla certezza del diritto e sull'obbligo di motivazione delle autorità fiscali; richiamata dalle parti in relazione alle scriminanti invocate, la Corte ha ritenuto non provate le esimenti invocate dal resistente.

  • Reg. CEE n. 2193/1992, art. 22

    Norma menzionata nel ricorso di cassazione come possibile riferimento tecnico; la Corte ha però assorbito le questioni relative a questa norma nel complesso esame della responsabilità del rappresentante.

  • Codice Civile, art. 1176 c.c., comma 2 (richiamato giurisprudenzialmente)

    Principio sulla diligenza richiesta (diligenza qualificata in relazione alla natura dell'attività): la Corte ha confermato che lo spedizioniere deve adottare una diligenza conforme alla natura professionale e vigilare sull'esattezza delle informazioni fornite dall'operatore economico.

  • Codice di Procedura Civile, art. 295 e art. 360

    Art.295 (sospensione del giudizio) e art.360 (motivi di ricorso per cassazione) sono stati evocati dalle parti; la Corte ha ritenuto i profili processuali relativi all'art.295 assorbiti dalle questioni di merito risolte.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere o dichiarante che presenta merci in dogana in nome proprio ma per conto altrui può essere ritenuto solidalmente responsabile per tributi e sanzioni doganali/tributarie: è obbligato a esercitare una diligenza qualificata commisurata alla natura professionale dell'attività.
  • L'allegazione di 'buona fede' o di mancanza di conoscenza della frode da parte dell'importatore non esonera automaticamente il rappresentante indiretto: occorre fornire prove concrete della diligenza adottata e dei controlli effettuati sulle informazioni e documenti.
  • In caso di controllo a posteriori e avvisi di rettifica, la responsabilità del rappresentante va valutata alla luce delle norme doganali e tributarie e della giurisprudenza consolidata; le scriminanti previste dal D.Lgs. 472/1997 devono essere provate.
  • Il giudice d'appello non può annullare sanzioni amministrative basandosi su mere affermazioni di buona fede senza adeguata istruttoria; la decisione può essere riformata in sede di legittimità se manca valutazione coerente della prova.
  • Quando sussistono questioni connesse tra accertamenti tributari (rettifiche) e atti sanzionatori, la relativa definizione processuale può influenzare il decorso del giudizio; tuttavia, la valutazione di responsabilità sostanziale del rappresentante rimane centrale.

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