Cassazione Civile, Ordinanza n. 05918/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il personale ATA transitato dagli enti locali ai ruoli dello Stato e, in particolare, la pretesa del lavoratore di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza, con conseguente pagamento delle differenze retributive dal gennaio 2000. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo che nel giudizio di rinvio potesse esaminarsi solo l'eventuale peggioramento retributivo sostanziale al momento del passaggio e che, nel caso concreto, non fosse stato dimostrato alcun effettivo peggioramento. Il ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto del giudice rescindente; omesso esame e carenza di motivazione sul peggioramento retributivo; violazione dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali e dell'art. 1 l. 266/2005 per mancato computo del premio incentivante e di altre voci nel decreto di inquadramento; violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c. e del principio di non contestazione; violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, dell'art. 19 TUE, dell'art. 47 CDFUE e dell'art. 13 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe richiesto una prova eccessivamente gravosa e che la sopravvenuta legge interpretativa avrebbe inciso illegittimamente sul diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, limitandosi a verificare se vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento e concludendo, sulla base delle allegazioni e della documentazione, che tale peggioramento non risultava. Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio non era tenuto a rivalutare la conformità dell'inquadramento alla legge sopravvenuta, né a riconoscere in automatico l'intera anzianità pregressa. Le doglianze sulla prova sono state ritenute infondate perché la decisione non si fondava su una regola residuale di giudizio, ma su una valutazione positiva delle risultanze istruttorie. È stato altresì ribadito che i premi e compensi incentivanti del comparto enti locali non rilevano ai fini del cd. maturato economico, perché emolumenti accessori variabili e non certi nell'an e nel quantum. Le censure che miravano a rimettere in discussione il principio di diritto già affermato sono state dichiarate inammissibili. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Delimita i poteri del giudice di rinvio, che deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente.
art. 437 c.p.c.
Richiamato per censurare e per escludere la possibilità di introdurre nel rinvio una diversa impostazione probatoria o nuovi accertamenti oltre i limiti del giudizio di rinvio.
art. 414 c.p.c.
Norma processuale sulla forma del ricorso introduttivo nel rito del lavoro, richiamata nella descrizione della fase di merito.
art. 8, comma 2, L. n. 124/1999
Costituisce la base normativa originaria per il passaggio del personale ATA dall'ente locale allo Stato e per il riconoscimento dell'anzianità in caso di trasferimento.
art. 1, comma 218, L. n. 266/2005
Interpretazione autentica della disciplina del trasferimento; la Corte ribadisce la sua efficacia retroattiva e la compatibilità con il diritto UE ove sia salvaguardato il trattamento economico precedentemente goduto.
art. 28 c.c.n.l. enti locali del 6/7/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere che alcune voci retributive, tra cui il premio incentivante, dovessero essere considerate nel calcolo del trattamento complessivo.
art. 115 c.p.c.
Invocato per sostenere che la documentazione prodotta e il principio di non contestazione avrebbero imposto di ritenere provato il peggioramento retributivo.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come disciplina generale del passaggio dei dipendenti in caso di trasferimento di attività; le norme sul mantenimento del trattamento economico non comportano totale parificazione ai dipendenti già in servizio presso il cessionario.
art. 2697 c.c.
La Corte precisa che la violazione della regola di riparto dell'onere della prova è denunciabile solo se il giudice fa ricadere l'incertezza probatoria sulla parte non onerata, non quando ritenga provato il fatto dopo valutazione delle prove.
art. 19 TUE
Richiamato in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali per sostenere la tutela giurisdizionale effettiva, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 47 CDFUE
La Corte esclude che possa fondare una disapplicazione della legge nazionale quando il caso non presenta un sufficiente collegamento con una specifica obbligazione del diritto UE, essendo già garantita l'irriddicibilità del trattamento economico.
art. 13 CEDU
Invocato dal ricorrente quale parametro di tutela effettiva, senza che la Corte ravvisi un profilo decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 267, comma 3, TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è disattesa perché la questione europea era già stata esaminata dalla Corte di giustizia in una fattispecie analoga.
art. 81 Cost.
Richiamato indirettamente attraverso la necessità di invarianza della spesa nella disciplina del pubblico impiego.
art. 117 Cost.
Parametro evocato nel contesto del sindacato di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica, già scrutinata dalla Corte costituzionale.
art. 51 CDFUE
Serve a delimitare l'ambito di applicazione della Carta, che opera solo quando la situazione rientri nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto della sentenza rescindente e non può estendere l'indagine a questioni non devolute, né rimettere in discussione il perimetro dell'accertamento imposto dalla cassazione.
- Nel trasferimento di personale pubblico o assimilato, il mantenimento del trattamento economico impedisce solo una reformatio in peius della posizione acquisita, ma non impone la totale parificazione al personale già in servizio presso il datore di destinazione.
- Ai fini del confronto tra trattamento economico ante e post trasferimento rilevano le voci corrisposte in modo fisso e continuativo; non concorrono invece gli emolumenti accessori variabili, aleatori o connessi a specifici obiettivi o a condizioni contingenti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata a fronte di un'incertezza probatoria, non quando abbia invece ritenuto provato o non provato un fatto all'esito della valutazione delle prove.
- Le doglianze che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura della sentenza rescindente sono inammissibili in sede di legittimità.
- La tutela giurisdizionale effettiva e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non consentono la disapplicazione della disciplina nazionale quando la fattispecie non ricade in un ambito in cui il diritto UE imponga specifici obblighi incompatibili con la norma interna.
- Quando la Corte di giustizia ha già esaminato la questione interpretativa in una fattispecie analoga e la giurisprudenza è consolidata, il rinvio pregiudiziale non è necessario.
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