Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10855/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. La difesa ha censurato la motivazione del Tribunale per avere eccessivamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Pipolo, ritenute generiche e non riscontrate nel materiale probatorio; ha rilevato presunte contraddizioni con le dichiarazioni di Eduardo (Fiorentino) Mammoliti; ha sostenuto che nei filmati del garage di Ciro Naturale non si vedeva il ricorrente e che i rapporti con alcuni sodali deriverebbero solo da legami familiari; ha infine contestato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che le argomentazioni si riferivano a posizione diversa (Antonio Minelli) e non a quella del ricorrente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore Pipolo fossero precise, dettagliate, coerenti e relative a fatti vissuti in prima persona (es. summit presso l'abitazione del ricorrente) e che trovassero riscontro nelle dichiarazioni di Fiorentino Mammoliti, nei filmati e nelle intercettazioni che documentavano frequenti contatti e l'uso dell'abitazione del ricorrente come luogo di ritrovo. Il Tribunale ha correttamente interpretato la titolarità di una piazza di spaccio autonoma compatibile con l'essere 'intraneo' all'associazione. La Corte ha inoltre ritenuto fondata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione al monopolio sul territorio, alla forza intimidatrice e alla finalità di finanziamento/rafforzamento del sodalizio. Per tali ragioni la motivazione della custodia cautelare è stata dichiarata immune da vizi rilevanti in cassazione. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'invio degli adempimenti di rito alla Cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante sia integrata dalla condotta dell'associazione che ha ottenuto e mantenuto il monopolio sulle attività di spaccio, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dal carisma dei capi, nonché dall'uso delle piazze di spaccio per finanziare e rafforzare il potere del sodalizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione automatica della sanzione processuale: il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di comunicazione previsti dalla norma (adempimenti connessi all'esecutività del provvedimento e comunicazioni di rito).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono valutate validamente se sono precise, dettagliate, coerenti e relative a fatti di cui il collaboratore è stato testimone diretto; la loro mancanza di riscontri non porta automaticamente all'esclusione se esistono altri elementi convergenti.
  • Contraddizioni apparenti tra collaboratori non annullano di per sé il valore probatorio delle dichiarazioni: la Corte valuta la complessiva convergenza e la presenza di riscontri oggettivi (filmati, intercettazioni, contatti ripetuti).
  • La titolarità di una 'piazza di spaccio autonoma' non esclude la partecipazione stabile a un'associazione mafiosa: può essere compatibile con il ruolo di 'intraneo' quando il soggetto è inserito nella rete associativa e si rifornisce dal clan o contribuisce alla sua attività senza pagare provvigioni.
  • Nei giudizi di cassazione sulle misure cautelari, le censure percorribili sono soprattutto quelle di violazione di norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti o diverse valutazioni della prova sono generalmente inammissibili.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis.1 può essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari che dimostrino il controllo territoriale, il monopolio sulle piazze di spaccio, la forza intimidatrice del sodalizio e la finalità di finanziamento dell'associazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.