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Parere

Parere n. 1633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento del 17 maggio 2024 (n. k10/1035679) di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 17 maggio 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato su precedenti di polizia relativi a una segnalazione del 2013 per indebita percezione di erogazioni pubbliche e a una segnalazione del 2021 per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto che tali segnalazioni non avrebbero avuto seguito sul piano penale, producendo certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale negativi, e ha affermato di avere pagato la sanzione amministrativa. È stata inoltre proposta istanza cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità, prima della decisione di merito, di acquisire dal Ministero dell’interno una relazione documentata sull’esito dei procedimenti e sull’accertamento della responsabilità penale connessi ai precedenti posti a fondamento del diniego.

Il parere

La domanda cautelare è stata respinta perché il ricorrente, peraltro formulandola soltanto nell’epigrafe e non nelle conclusioni, non ha dedotto quale concreto periculum sarebbe derivato dal diniego della cittadinanza. Il giudizio di merito è stato invece sospeso in senso istruttorio: il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione documentata, previamente inviata al ricorrente per consentirgli di presentare osservazioni e controdeduzioni entro almeno venti giorni. La relazione dovrà precisare l’esito, sul piano dell’accertamento della responsabilità penale, dei precedenti di polizia considerati nel diniego e dovrà essere corredata dagli eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare deve essere respinta poiché il ricorrente non ha indicato il periculum concreto derivante dal diniego della cittadinanza; inoltre, l’istanza era contenuta soltanto nell’epigrafe del ricorso e non nelle conclusioni.

Istruttoria sui precedenti di polizia

Prima della decisione di merito, il Ministero dell’interno deve trasmettere una relazione documentata sull’esito, quanto all’accertamento della responsabilità penale, dei precedenti di polizia posti a fondamento del diniego, allegando gli eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Contraddittorio sulla relazione ministeriale

La relazione deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Mancato adempimento istruttorio

In caso di ingiustificato mancato invio della relazione entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto presso il Consiglio di Stato

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità richiamata nel provvedimento.

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    È la disposizione sulla quale il ricorrente ha fondato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 316-ter cod. pen.

    indebita percezione di erogazioni pubbliche

    È la fattispecie delittuosa cui si riferisce la prima segnalazione di polizia posta a fondamento del diniego.

  • artt. 186 e 187 del Codice della strada

    guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

    Sono le contravvenzioni cui si riferisce la seconda segnalazione di polizia considerata dal Ministero.

  • articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    È richiamato insieme all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di sospensione non può essere accolta se il ricorrente non allega e specifica il concreto pregiudizio grave e attuale derivante dall’atto impugnato.
  • Nel ricorso straordinario, quando il diniego della cittadinanza è fondato su precedenti di polizia contestati dal ricorrente, l’amministrazione deve fornire una relazione documentata sull’esito degli eventuali procedimenti penali e sull’accertamento della responsabilità, allegando i provvedimenti dell’autorità giudiziaria disponibili.
  • L’acquisizione della relazione dell’amministrazione deve essere accompagnata dal contraddittorio procedimentale, mediante preventiva comunicazione al ricorrente e concessione di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
  • L’ingiustificato mancato adempimento dell’ordine istruttorio consente al Consiglio di Stato di decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino della Repubblica d’Albania contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana, adottato il 17 maggio 2024. L’istanza originaria era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti e motivi del ricorso

Il diniego ministeriale era fondato su due precedenti di polizia: una segnalazione del 12 settembre 2013 relativa al delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 316-ter cod. pen., e una segnalazione del 19 maggio 2021 relativa alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada.

Il ricorrente ha sostenuto che tali segnalazioni non avessero avuto sviluppi sul piano penale. A sostegno della propria tesi ha prodotto un certificato dei carichi pendenti e un certificato del casellario giudiziale, entrambi negativi, nonché dedotto di avere pagato la sanzione amministrativa irrogata. Il ricorso conteneva anche una domanda cautelare.

Domanda cautelare

La Sezione ha respinto la domanda cautelare. Il rigetto è stato motivato dall’assenza di una specifica allegazione del periculum derivante dal diniego della cittadinanza. La Sezione ha inoltre rilevato che la domanda cautelare era stata inserita soltanto nell’epigrafe del ricorso e non anche nelle conclusioni.

Istruttoria disposta per la decisione di merito

Il Ministero dell’interno non ha dato riscontro alle richieste istruttorie della Sezione, formulate dapprima l’8 gennaio 2025 e poi sollecitate il 15 giugno 2026.

Ai fini della decisione di merito, la Sezione ha quindi disposto che il Ministero trasmetta entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione documentata. Prima dell’invio alla Sezione, la relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

La relazione dovrà chiarire specificamente quale sia stato l’esito, sul piano dell’accertamento della responsabilità penale, dei precedenti di polizia posti a fondamento del diniego. Dovranno inoltre essere allegati gli eventuali provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

Conseguenze del mancato adempimento

La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento dell’ordine istruttorio, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La domanda cautelare è stata respinta, mentre la decisione sul merito del ricorso è stata rinviata all’esito dell’istruttoria, con nuova trattazione prevista nel primo trimestre del 2027. Sono state inoltre oscurate le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaPartecipazione procedimentale

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