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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Milano, Sezione 2

PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza depositata in data 18/06/2024 del Tribunale di Monza-Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro del 18 giugno 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro depositata il 18 giugno 2024. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato l'avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, considerato parte virtualmente soccombente, liquidandole in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Ha disposto la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente, se il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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