Sentenza del 28/11/2018 n. 30773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva qualificato come elusiva l'operazione di acquisto di un contratto di leasing di ramo d'azienda, recuperando a tassazione l'intero corrispettivo di 630.180 euro, sebbene nel bilancio fosse stata imputata fiscalmente soltanto la quota annuale di 10.359,12 euro. La società sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente affermato che il bilancio non risultava agli atti. In cassazione, il motivo principale riguardava però il termine per proporre la revocazione: la CTR aveva applicato esclusivamente il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, senza considerare il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione quando la sentenza non sia stata notificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di intempestività. Ha chiarito che, per la revocazione delle sentenze tributarie ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il termine è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza oppure, se la notificazione manca, di sei mesi dalla pubblicazione. Poiché la sentenza non era stata notificata e il termine semestrale non era ancora decorso, il ricorso per revocazione non poteva essere dichiarato tardivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza della revocazione né la questione fiscale originaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Norma richiamata nell'accertamento originario per qualificare come elusiva l'operazione di acquisto del contratto di leasing di ramo d'azienda.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 108 e 109
Norme richiamate dalla contribuente a sostegno dell'imputazione contabile e fiscale dei costi pluriennali secondo quote di competenza, anziché dell'intero corrispettivo nell'unico periodo d'imposta.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, 51, comma 1, e 64, comma 1
Disciplina i termini e il procedimento delle impugnazioni e della revocazione nel processo tributario. Letti insieme alle norme del codice di procedura civile, stabiliscono il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione e il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione in caso di mancata notificazione.
Codice di procedura civile, artt. 325 e 327
L'art. 325 riguarda il termine breve decorrente dalla notificazione; l'art. 327 disciplina il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza quando non vi sia stata notificazione.
Codice di procedura civile, art. 101
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'eventuale decisione fondata su una questione rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per la revocazione di una sentenza, il termine è normalmente di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; se la sentenza non è stata notificata, opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
- Il giudice non può dichiarare tardiva un'impugnazione applicando soltanto il termine breve senza verificare se la sentenza sia stata effettivamente notificata e se sia ancora pendente il termine lungo.
- La cassazione della sentenza per errata applicazione del termine processuale non comporta automaticamente la vittoria nel merito: la causa viene rinviata al giudice competente, che dovrà esaminare la fondatezza della revocazione.
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo su un fatto obiettivo risultante dagli atti, decisivo e non oggetto di valutazione giuridica; l'errata interpretazione o valutazione delle prove, di regola, non è sufficiente.
- Quando una decisione viene annullata per una ragione preliminare, le ulteriori censure possono essere dichiarate assorbite e dovranno eventualmente essere esaminate dal giudice del rinvio.
- Per i costi pluriennali, la deducibilità fiscale deve essere valutata secondo i criteri di competenza e imputazione previsti dalla normativa applicabile, verificando la corretta quota imputata al singolo periodo d'imposta.
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