Cassazione Penale, Sentenza n. 40304/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) l'inosservanza dell'art. 178, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 23 del D.L. 9/11/2020, n.149 per mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale al nuovo difensore, nominato dopo il decreto di citazione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.133 e art.62-bis c.p.) nonostante l'ammissione di responsabilità e le difficili condizioni economiche, con vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nomina del nuovo difensore (18/08/2021) sia avvenuta dopo il decreto di citazione (11/08/2021), per cui non sussisteva obbligo di nuova notifica e gli atti del Procuratore Generale risultavano comunque depositati presso la corte. Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della corte territoriale che ha negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi che mostrassero reale ravvedimento (giustificazione ritenuta inverosimile), mancanza di prova dello stato di incapienza e per il rilevante curriculum criminale e la recidiva dell'imputato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 467-bis codice penale
Norma relativa al reato contestato; indicata nel capo di imputazione confermato dalla corte di appello
art. 494 codice penale
Altro reato contestato nel capo di imputazione, confermato in appello
art. 61, comma 1, n. 2 codice penale
Riferimento normativo relativo a circostanze aggravanti (richiamato nel capo di imputazione)
art. 178, lett. c) codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente per lamentare presunta mancata comunicazione delle conclusioni al nuovo difensore; la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di nuova notifica dato l'ordine temporale degli atti
art. 23 decreto-legge 09/11/2020, n. 149
Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione delle conclusioni; non ha modificato l'esito perché le conclusioni risultavano comunque depositate e non era stata richiesta discussione orale
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) codice di procedura penale
Norme processuali che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: inosservanza di norme di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati
art. 133 codice penale
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha negato la concessione ricavando motivi idonei e la Cassazione ha ritenuto la motivazione conforme ai criteri giurisprudenziali
art. 62-bis codice penale
Riferimento alle circostanze attenuanti speciali e alla loro valutazione; utilizzato dal ricorrente per contestare la valutazione del giudice di merito
art. 616 codice di procedura penale
Norma che prevede conseguenze economiche per il ricorrente se il ricorso è inammissibile; applicata con condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La mera nomina di un nuovo difensore dopo il decreto di citazione non impone automaticamente ulteriori notifiche agli uffici se gli atti (es. conclusioni del Procuratore Generale) risultano depositati: la successione temporale degli atti conta ai fini della regolarità delle notifiche.
- Se nessuna parte chiede espressamente la discussione orale e l'udienza si svolge in camera di consiglio, l'assenza del difensore nominato successivamente non è di per sé causa di nullità.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente un'ammissione di responsabilità; è necessario che emergano elementi concreti di ravvedimento e/o prove della situazione personale (es. reale stato di bisogno).
- Il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento favorevole, ma deve indicare e motivare i fatti ritenuti decisivi; la motivazione è legittima se è logica, coerente e risponde alle specifiche deduzioni dell'interessato.
- Un consistente curriculum criminale e la recidiva reiterata possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche anche in presenza di dichiarazioni di ammissione di responsabilità.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta generalmente condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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