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Sentenza

Sentenza n. 473/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito della Sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Teramo - RG 1771/2022, notificata come per legge in data 10/02/2023, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, divenuta definitiva e notificata all'amministrazione debitrice il 10 febbraio 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta del docente per tre annualità, per un valore complessivo di euro 1.500,00. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha dato esatta e integrale esecuzione alla pronuncia, nel marzo 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della pretesa, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione esecutiva: il passaggio in giudicato della sentenza, documentato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'amministrazione aveva eseguito il giudicato solo dopo la proposizione dell'azione. Ha quindi condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, tenendo conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'esecuzione sopravvenuta del giudicato. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Subordina l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava decorso dal 10 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di esaminare virtualmente il merito ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, ove previsto, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.
  • Se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la fondatezza virtuale dell'azione giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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