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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12978/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato condanne per frode informatica (art. 640-ter c.p.) in relazione a una vicenda di "swap SIM": contestano il travisamento della prova, l'insussistenza del dolo necessario (sia in relazione all'origine illecita delle somme sia alla manipolazione di sistemi informatici), la qualificazione giuridica delle condotte (sostenendo che alcune condotte configurerebbero al più favoreggiamento reale o mera messa a disposizione di conti), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione di aggravanti connesse all'uso dell'identità digitale. Alcuni ricorrenti deducono inoltre vizi di motivazione e violazioni del principio "oltre ogni ragionevole dubbio".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici, reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi si limitino a una diversa lettura dei fatti senza affrontare le argomentazioni di merito dei giudici di merito; ha confermato la valutazione del dolo concorsuale e la qualificazione della condotta come frode informatica posta in essere mediante sostituzione della SIM e uso dell'identità digitale delle vittime, nonché il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche quando mancano elementi positivi che le supportino. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Banca Widiba nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)

    La norma è stata applicata alla fattispecie di "swap SIM" ritenuta idonea a compromettere l'accesso e la sicurezza dei servizi di home banking: la Corte ha qualificato la condotta complessiva come frode informatica con concorso di più soggetti, anche quando singoli atti riguardano la movimentazione e l'occultamento del profitto.

  • art. 379 cod. pen. (favorire la consumazione del reato)

    Il ricorso ha chiesto la riclassificazione in favoreggiamento reale; la Corte ha escluso tale ricostruzione ritenendo provato il contributo preventivo e concorsuale degli imputati al meccanismo fraudolento, escludendo l'operatività della clausola di riserva evocata.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ribadito che, dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a riconoscere la diminuente: occorrono elementi positivi, e l'assenza di tali elementi può legittimare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 48 cod. pen. (elementi del delitto)

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione apparente sulla consapevolezza, ma la Corte ha ritenuto il riferimento inadeguato rispetto alla ricostruzione fattuale svolta dai giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.; art. 27 Cost.; art. 6 CEDU (standard di prova/diritto alla difesa)

    I ricorrenti hanno invocato violazioni del principio di prova e dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito, richiedendo censure di macroscopica evidenza per l'intervento di legittimità.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamati in relazione al diniego delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua e motivata la determinazione della pena operata dai giudici di merito.

  • art. 114 cod. pen. (attenuante di durata - riferimento contestuale)

    La Corte ha valutato e motivato l'esclusione di attenuanti concorrenti sulla base della ricostruzione fattuale e della mancanza di elementi favorevoli nella posizione degli imputati.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi)

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione e per irrogare la sanzione pecuniaria di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di merito: i ricorsi devono contenere censure di diritto precise o evidenziare vizi di motivazione macroscopici per essere ammesse.
  • La partecipazione alla fase di movimentazione e occultamento del profitto derivante da una frode informatica può integrare il dolo concorsuale e giustificare la qualificazione come frode informatica anche se l'alterazione tecnica è compiuta da altri coautori.
  • L'uso indebito dell'identità digitale della vittima è elemento aggravante e rafforza la configurazione della frode informatica quando concorre alla condotta complessiva.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., il semplice stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: è necessario allegare e provare elementi positivi che giustifichino la diminuente.
  • Le doglianze che si limitano a una diversa interpretazione dei fatti senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito sono soggette a inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di condotte complesse, è essenziale dimostrare specifici errori logici o norme applicate in modo errato, non limitarsi a prospettare alternative ricostruttive.

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