Ordinanza n. 12448/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza Sindacale n. 9 del 02/04/2026 emessa dal Comune di Genzano di Roma e avente a oggetto: “Dissesto di un muro di sostegno con accesso da Corso Don Minzoni n. 57”, nella parte in cui impone alla odierna ricorrente, in qualità di proprietaria dell’immobile, l’esecuzione di opere di assicurazione, ripristino e consolidamento del medesimo muro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza relativa al dissesto di un muro di sostegno, nella parte impositiva di opere di assicurazione, ripristino e consolidamento a carico della proprietaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato in parte qua l'ordinanza sindacale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo emerge che la censura centrale riguarda il presupposto fattuale dell'ordinanza, ossia l'assunto dell'amministrazione secondo cui il muro dissestato rientrerebbe nella proprietà e nella materiale disponibilità della ricorrente. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti specifici su tale contestazione e sulle ulteriori censure dedotte, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza del ricorso o sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha sospeso ogni decisione sull'istanza cautelare e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Genzano di Roma. L'amministrazione dovrà depositare telematicamente nel fascicolo una dettagliata relazione di causa, contenente chiarimenti sulle censure e, in particolare, sulla proprietà e materiale disponibilità del muro dissestato, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 3 settembre 2026. Non è stata quindi adottata una decisione sulla legittimità dell'ordinanza né concessa o negata la tutela cautelare.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un'ordinanza di messa in sicurezza è contestata con riguardo alla proprietà o alla materiale disponibilità del bene cui si riferisce l'obbligo, il giudice può disporre un'apposita relazione dell'amministrazione per acquisire chiarimenti istruttori prima di decidere sulla domanda cautelare.
- La contestazione del presupposto fattuale della titolarità o della disponibilità del bene gravato dagli obblighi di messa in sicurezza è una questione rilevante ai fini della decisione cautelare e può giustificare il rinvio della relativa trattazione.
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