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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3854/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio chiedendo l’accertamento della proprietà di alcune particelle confinanti con il proprio fondo, che il fiume aveva lasciato scoperte spostando progressivamente il proprio alveo. Il ricorrente, proprietario del fondo dal 1977, sosteneva che il terreno fosse stato acquistato per accessione ai sensi dell’art. 946 c.c.; aveva chiesto fin dal 1980 le conseguenti modifiche catastali, senza esito. La lite riguardava terreni formatisi prima dell’entrata in vigore della L. n. 37 del 1994, sicché la Corte d’appello ritenne applicabile il testo previgente degli artt. 942 e 947 c.c. e, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, accertò che lo spostamento dell’alveo era stato determinato anche da attività antropiche, in particolare dallo sfruttamento agricolo intensivo, con aratura e dissodamento. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 290/2015 depositata il 17 luglio 2015, aveva rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale delle amministrazioni, compensando le spese del grado salvo quelle della consulenza, poste a carico del ricorrente. In cassazione il ricorrente formulò quattro motivi, esaminati congiuntamente: contestò l’interpretazione del previgente art. 947 c.c. e della locuzione «altre simili cause», sostenendo che essa non potesse comprendere gli interventi antropici; censurò la rilevanza attribuita alle attività agricole rispetto alle cause naturali, l’uso dell’analogia e l’impiego della norma per impedire l’acquisto previsto dall’art. 942 c.c. Contestò inoltre gli accertamenti della consulenza tecnica relativi alle cause dello spostamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, per le vicende anteriori alla L. n. 37 del 1994, il previgente art. 947 c.c. escludeva l’acquisto per accessione quando l’abbandono del letto fluviale dipendeva dall’opera dell’uomo: la locuzione «altre simili cause» comprendeva anche ragioni antropiche, interpretazione coerente con la ratio della disciplina e idonea a evitare che l’autore di un intervento illecito ne ricavasse un titolo di acquisto. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base della consulenza tecnica, che il mutamento del corso del fiume era riconducibile anche allo sfruttamento agricolo intensivo; tale valutazione di merito, adeguatamente motivata, non era sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare i compensi del giudizio di legittimità, liquidati in Euro 4.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 942 c.c. (testo previgente)

    Quindi, deve trovare conferma in questa sede il principio – al quale ha aderito la Corte territoriale – secondo cui, in tema di accessione fluviale, il presupposto perchè possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell’alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942947 c.c. (nel testo precedente alla novella introdotta con L. 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile “ratione temporis” qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d’acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l’opera dell’uomo, ovvero che non sia stata determinata da attività antropica (v., da ultimo, Cass. S.U. n. 14645/2017).

    Nel regime previgente, l’acquisto per accessione a favore dei proprietari confinanti dell’alveo abbandonato presuppone che l’abbandono sia spontaneo e non causato dall’opera dell’uomo.

  • art. 947 c.c. (testo previgente)

    Il precedente art. 947 c.c., dunque, proprio in quanto diretto a regolare l’intero regime delle acque correnti, non era portatore di una regola eccezionale bensì, sia pure nella forma della deroga, esprimeva il principio dell’esclusione dell’intervento antropico dal novero dei fatti costitutivi di una fattispecie acquisitiva a titolo originario (cfr. Cass. S.U. n. 11102/2002 e Cass. n. 2314/2008).

    La norma previgente escludeva che l’intervento umano potesse costituire il fatto generatore dell’acquisto originario disciplinato dalle norme sull’accessione fluviale; la locuzione «altre consimili cause» comprendeva anche le ragioni antropiche dell’abbandono del letto.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 37, artt. 3 e 4

    E’ pacifico – come ritenuto dalla Corte lucana e senza che il ricorrente lo contesti – che le disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 37, artt. 3 e 4 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. – le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall’attività antropica – sono prive di efficacia retroattiva, ragion per cui, con riferimento alla vicenda di cui trattasi, trova applicazione la versione precedente di detti articoli e, in particolare, quella di cui all’art. 947, come appena prima riportata (cfr., per tutte, Cass. n. 2608/2007).

    La disciplina introdotta nel 1994 non è retroattiva; per le vicende anteriori alla sua entrata in vigore si applicano i testi previgenti degli artt. 946 e 947 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per le vicende anteriori alla L. n. 37 del 1994, l’acquisto per accessione dei proprietari confinanti del terreno corrispondente all’alveo fluviale abbandonato presuppone che il corso d’acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea e non per l’opera dell’uomo o per altra attività antropica.
  • Nel previgente art. 947 c.c., l’espressione «altre simili cause» ricomprende le ragioni antropiche dell’abbandono del letto fluviale, non soltanto opere analoghe a quelle di regolamentazione del corso o di bonifica. Tale interpretazione impedisce che l’autore dell’intervento umano ottenga, attraverso la propria attività, un titolo acquisitivo della proprietà.
  • Le disposizioni introdotte dalla L. n. 37 del 1994 in materia di terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento non hanno efficacia retroattiva; la disciplina applicabile va individuata in base al momento in cui si è verificata la situazione ambientale rilevante.
  • L’accertamento di merito, fondato sulla consulenza tecnica, circa le cause dello spostamento dell’alveo non è sindacabile in cassazione quando risulti sufficientemente motivato.

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