Sentenza n. 5971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia-Brescia che aveva annullato la valutazione numerica insufficiente dell’elaborato scritto e la conseguente mancata ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il Ministero della giustizia ha appellato la sentenza del TAR Lombardia-Brescia, che aveva accolto il ricorso della candidata contro la valutazione pari a 15/30, espressa con motivazione meramente numerica, e contro la conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024. Il gravame era articolato in tre motivi di violazione di legge. Nelle more, la candidata ha dichiarato di avere sostenuto e superato la prova orale relativa alla sessione d’esame 2026, deducendo il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello. Il Ministero ha aderito alla richiesta di improcedibilità. Il Collegio ha interpretato la dichiarazione dell’appellata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione della candidata, concretamente intesa come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza appellata, avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, senza esaminare i tre motivi d’appello né la questione della legittimità della valutazione numerica dell’elaborato. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 98 c.p.a.
Richiamato nel giudizio d’appello cautelare; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza impugnata, quando comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
- Quando il venir meno dell’interesse alla decisione è riconosciuto da entrambe le parti, il giudice d’appello può definire il giudizio senza esaminare i motivi d’appello e senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale degli atti controversi.
- In caso di improcedibilità determinata da una sopravvenienza e di concorde richiesta delle parti, le spese dei gradi di giudizio possono essere compensate.
Come è indicizzato
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