Ordinanza n. 206/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del divieto ex art. 13bis D.L. n. 14/2017, comma 1, D.L. 1472017 e succ. mod. del Questore della Provincia di Massa Carrara di accesso per mesi 18 (diciotto) a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento siti nella zona "Movida"di Marina di Carrara del Comune di Carrara (MS), area da ricomprendere nel segmento di via Rinchiosa, dall'intersezione con viale Colombo, Via Genova e via Venezia nonché nella parallela via Ingolstadt, nei locali posti nel viale Amerigo Vespucci e del divieto di accedere e stazionare in particolare nei locali pubblici "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", -OMISSIS-, "-OMISSIS-", -OMISSIS-, "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", ristorante "-OMISSIS-", stante la possibilità di poter transitare nelle zone per le proprie ragioni di vita connesse al luogo di dimora dell'interessato tramite il tragitto più breve senza poter comunque stazionare nei locali menzionati o nelle immediate, provvedimento datato -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- - notificato in data -OMISSIS- e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale in quanto illegittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto del Questore di accesso per diciotto mesi a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nella zona della movida di Marina di Carrara e a specifici locali pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il divieto era stato motivato in relazione a un episodio del quale, anche dopo l'approfondimento istruttorio disposto dal TAR, non risultavano adeguatamente documentati i comportamenti concretamente tenuti dal destinatario, l'eventuale porto di oggetti atti a offendere e la qualità di abituale consumatore di sostanze stupefacenti. È stata inoltre contestata l'assenza di una concreta valutazione della pericolosità del ricorrente, sia con riferimento all'episodio sia alla luce dei suoi precedenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione del divieto. Il giudice ha rilevato che, nonostante l'ordinanza istruttoria precedente, l'Amministrazione non aveva fornito ulteriori elementi idonei a ricostruire i comportamenti concretamente tenuti dal ricorrente nell'episodio contestato, né a dimostrare il porto di oggetti atti a offendere o l'abituale consumo di sostanze stupefacenti. Allo stato degli atti, il provvedimento appariva quindi non giustificato da una concreta valutazione della pericolosità del destinatario, anche perché l'episodio non risultava adeguatamente ricostruito. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
La norma costituisce la base legale del divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento adottato dal Questore; l'esercizio del potere richiede, secondo la valutazione cautelare del TAR, una concreta verifica dei comportamenti attribuiti al destinatario e della sua pericolosità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidenter tantum nel giudizio di annullamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento non può ritenersi prima facie giustificato quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente ricostruito i comportamenti concretamente attribuiti al destinatario nell'episodio posto a fondamento della misura.
- L'adozione di un divieto di accesso fondato sulla pericolosità del destinatario richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità stessa, rapportata sia ai fatti contestati sia ai precedenti dell'interessato.
- Quando l'Amministrazione non riscontri gli approfondimenti istruttori disposti dal giudice e non produca elementi sufficienti a dimostrare i fatti rilevanti, la carenza documentale può sostenere, in sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
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