Sentenza del 11/09/2018 n. 3731 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Impresa di assicurazione - Utili derivanti da ETF, fondi comuni e SICAV - Detassazione al 50%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IRAP degli utili derivanti da partecipazioni in ETF, fondi comuni di investimento e SICAV di diritto francese, per un importo di 192.555 euro. L'Ufficio sosteneva che tali proventi non fossero dividendi da azioni o quote, ma proventi da altri investimenti da assoggettare integralmente a IRAP, in quanto riconducibili alla voce 36 del Regolamento ISVAP n. 22/2008. La società sosteneva invece che la formulazione generale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 consentisse di ricomprenderli tra i dividendi della voce 33, con conseguente esclusione del 50% dalla base imponibile IRAP. In subordine, chiedeva l'annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto che anche gli utili derivanti da ETF, fondi comuni e SICAV possano essere inclusi nella voce 33 del conto tecnico delle imprese di assicurazione, relativa ai proventi derivanti da azioni e quote, e che siano quindi esclusi dalla base imponibile IRAP nella misura del 50% prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/1997. L'accertamento è stato pertanto annullato nella parte contestata. La Direzione Regionale della Lombardia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita le variazioni previste dalla norma; i dividendi sono assunti nella misura del 50%.
La norma è stata interpretata nel senso che la riduzione del 50% riguarda i proventi classificati nella voce 33 e non è limitata ai soli dividendi derivanti da azioni in senso stretto. Possono rientrarvi anche gli utili derivanti da ETF, fondi comuni di investimento e SICAV, purché contabilizzati nella voce relativa ai proventi da azioni e quote.
Regolamento ISVAP n. 22/2008
Il regolamento distingue tra la voce 33, relativa ai proventi derivanti da azioni o quote, e la voce 36, relativa ai proventi da altri investimenti. Il giudice d'appello ha ritenuto che ETF, fondi comuni e SICAV possano essere correttamente inclusi nella voce 33, nonostante l'Ufficio li avesse ricondotti alla voce 36.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La società aveva invocato l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa per ottenere l'annullamento delle sanzioni. La decisione d'appello ha accolto integralmente il ricorso sul merito e non ha sviluppato una specifica autonoma motivazione sulla questione sanzionatoria.
Massime di principio
- Per le imprese di assicurazione, ai fini IRAP, la qualificazione contabile dei proventi secondo le voci del conto tecnico può determinare l'applicazione di un regime fiscale diverso.
- La nozione di dividendi o proventi da azioni e quote può essere interpretata in senso ampio e comprendere, secondo questa decisione, gli utili derivanti da ETF, fondi comuni e SICAV, nonostante non si tratti necessariamente di partecipazioni azionarie dirette.
- Se tali proventi sono legittimamente classificati nella voce 33 del conto tecnico, possono beneficiare dell'esclusione del 50% dalla base imponibile IRAP prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/1997.
- La semplice natura di investimento collettivo o la negoziazione in borsa dello strumento non è stata ritenuta sufficiente per qualificare automaticamente il relativo rendimento come provento da altri investimenti integralmente imponibile.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia la natura economica dello strumento finanziario sia la sua corretta classificazione contabile e regolamentare nel bilancio dell'impresa di assicurazione.
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