Sentenza del 17/04/2015 n. 1572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Obbligo di denuncia - Sussiste - Valutazione da parte del giudice dei presupposti della denuncia - Necessaria - "Prognosi postuma" - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, in presenza di fatti che avrebbero imposto all'Amministrazione finanziaria di presentare una denuncia penale. Il giudice tributario deve verificare concretamente se, al momento dell'accertamento, sussistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia, effettuando una valutazione retrospettiva, definita "prognosi postuma". Tale verifica serve a escludere che l'Amministrazione abbia invocato in modo pretestuoso o strumentale una possibile rilevanza penale soltanto per usufruire di un termine più lungo.
La decisione
Il principio affermato è che il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la mera prospettazione di un illecito penale o per la presentazione della denuncia. Il giudice deve accertare se i presupposti dell'obbligo di denuncia fossero effettivamente presenti, valutando la situazione con riferimento al momento in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla denuncia. Solo in caso di effettiva sussistenza di tali presupposti il raddoppio può ritenersi legittimo; diversamente, l'accertamento effettuato oltre il termine ordinario è soggetto a decadenza. Il testo non indica gli esiti specifici del giudizio né identifica formalmente le parti.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
raddoppio dei termini dell'accertamento
Il raddoppio dei termini per l'accertamento presuppone la sussistenza di fatti che comportino un obbligo di denuncia penale. Il giudice tributario deve verificarne concretamente la ricorrenza, per impedire un uso pretestuoso o strumentale della disciplina da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente sulla base della sola esistenza di una denuncia o della semplice ipotizzabilità di un reato.
- Il giudice deve svolgere una valutazione "ora per allora", verificando se, al momento rilevante, gli elementi disponibili imponessero realmente la denuncia penale.
- La valutazione deve riguardare la concreta sussistenza dei presupposti del reato e non il successivo esito del procedimento penale.
- Se l'obbligo di denuncia non era effettivamente configurabile, il termine raddoppiato è illegittimo e l'accertamento tardivo può essere annullato per decadenza.
- L'Amministrazione deve agire secondo imparzialità e buona fede, senza prospettare artificiosamente ipotesi di reato al solo scopo di estendere il termine per l'accertamento.
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