Ordinanza n. 833/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. Comune di Milano/c_f205/0230390 del 21 aprile 2026, inviato a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui il Comune di Milano ha attestato che sull’istanza di permesso di costruire presentata in data 30 maggio 2024, prot. n. 305962/2024, pratica n. JPE/14111/2024, è maturato il silenzio-assenso a far tempo dal 21 ottobre 2025 e ha, conseguentemente, determinato l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di monetizzazione delle aree a servizi dovute per l’intervento di cui trattasi, applicando i valori vigenti alla suddetta data e non a quella, antecedente, di effettiva maturazione del silenzio-assenso; - e per l’accertamento che, nella specie, il permesso di costruire deve intendersi rilasciato per silenzio assenso a far tempo dal 28 agosto 2024 (prendendo a riferimento i 90 giorni previsti dall’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001) o, a tutto voler concedere, dal 12 settembre 2024 (prendendo a riferimento i 105 giorni previsti dall’art. 38 della legge regionale n. 12 del 2005); - nonché per l’esatta determinazione del contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione afferente all’intervento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha attestato la maturazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire a una data successiva rispetto a quella dedotta dalla ricorrente e ha determinato il conguaglio per la monetizzazione delle aree a servizi applicando i valori vigenti alla data successiva
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha attestato che il silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire presentata il 30 maggio 2024 era maturato il 21 ottobre 2025 e ha conseguentemente quantificato la monetizzazione delle aree a servizi applicando i valori vigenti a tale data. La ricorrente ha sostenuto che il titolo edilizio dovesse intendersi formato per silenzio-assenso dal 28 agosto 2024, assumendo il termine di 90 giorni previsto dall'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, oppure dal 12 settembre 2024, assumendo il termine di 105 giorni previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 12/2005. Ha inoltre chiesto l'esatta determinazione del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento e dell'invito al pagamento del conguaglio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire il merito della controversia. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la questione relativa alla data di maturazione del silenzio-assenso e alla conseguente individuazione dei valori applicabili presenta particolare complessità e richiede un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto opportuno sospendere l'invito al pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi, adottato dal Comune il 9 aprile 2026, subordinando l'efficacia della misura alla prestazione, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, di una cauzione pari all'importo complessivamente richiesto, pari a € 2.044.907,46, salvo quanto già garantito dalle fideiussioni esistenti. La garanzia dovrà essere una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta; la sua mancata prestazione comporterà l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
La ricorrente lo ha indicato quale termine per sostenere la maturazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire dal 28 agosto 2024; il TAR non ha ancora deciso nel merito la questione.
art. 38 legge regionale n. 12/2005
La ricorrente lo ha indicato quale termine alternativo per sostenere la maturazione del silenzio-assenso dal 12 settembre 2024; il TAR non ha ancora deciso nel merito la questione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della misura di sospensione concessa dal TAR.
Massime di principio
- Quando la controversia sulla data di formazione del silenzio-assenso e sulla conseguente quantificazione degli oneri o conguagli amministrativi presenta particolare complessità, il giudice cautelare può rimettere l'approfondito esame della questione alla fase di merito senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- La sospensione cautelare dell'invito al pagamento di un rilevante conguaglio può essere disposta in presenza di un periculum in mora, subordinandone l'efficacia alla prestazione di una cauzione di importo corrispondente alla somma richiesta, detratta la parte già assistita da garanzie esistenti.
- La mancata prestazione della cauzione entro il termine fissato dal giudice determina l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare condizionata.
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