Cassazione Penale, Sentenza n. 27396/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva molteplici censure avverso la sentenza d'appello: (1) vizi di motivazione relativi alla perizia sulla capacità dell'imputato e alla ricostruzione fattuale (contestando l'indicazione della cura in Italia vs la residenza in Spagna) e contestando la responsabilità per il reato collegato alla consegna di documenti falsi, asserendo che l'imputato fosse solo un incaricato non concorso nella contraffazione; (2) violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla tardività di numerose querele, alla revoca di una parte civile (Baudin) e a presunte implicite rinunce di alcune persone offese, nonché contestazioni sulla mancanza di querela per taluni capi e sulla querela presentata da soggetto diverso rispetto alla persona offesa; (3) mancanza di prova del danno per il reato di truffa contestato (art. 640 c.p.); (4) vizio di motivazione e vizio di applicazione dell'art. 380 c.p.p. relativamente a fatti di patrocinio infedele (cap. 5 e 10), sostenendo che il difensore si fosse attivato e le parti avessero partecipato senza danno; (5) simile censura per altri capi (15, 17, 21, 23) con riferimento a pronunce che avrebbero riconosciuto pretese dei clienti senza danno; (6) errore nel computo dei termini di prescrizione in ragione della ricorrenza della recidiva, che il ricorrente riteneva esclusa per diversità delle violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha escluso che l'assenza personale del difensore potesse giustificare rinvio o discussione orale, perché non era stata richiesta la discussione ai sensi dell'art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 e non trovava applicazione l'art. 420 ter c.p.p. Quanto ai motivi di merito, la Corte li ha ritenuti in larga parte generici, non consentiti o manifestamente infondati: molte censure erano prive di specifica indicazione dei punti della motivazione da contrastare; alcune pretese (es. mancanza di querela per taluni capi; tardività delle querele) risultavano già esaminate e motivate nei provvedimenti impugnati; la mancanza di prova del risarcimento è stata rilevata dalla sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorso è stato rigettato e la sentenza d'appello è rimasta efficace. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in specifiche somme: ad es. euro 2.000 complessivi per Vescovo Andrea e Teodori Silvana; euro 2.315 ciascuno per Raise Nadia e Ordine degli Avvocati di Torino; oltre agli altri importi indicati in dispositivo).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137 (conv. L. n.176/2020)
La previsione sull'istruttoria scritta e sulle forme del ricorso imponeva che la parte avesse richiesto la discussione orale nelle forme previste; l'assenza di tale richiesta rende inammissibile l'istanza di rinvio per impedimento del difensore
art. 420 ter c.p.p.
Norma richiamata in relazione al legittimo impedimento del difensore: la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina perché non era prevista la comparizione personale del difensore nella fase di cassazione senza preventiva richiesta di discussione
art. 609, comma 2, c.p.p.
Limite di devoluzione: censure non oggetto di appello non possono essere esaminate in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al calcolo della prescrizione perché non devoluto in appello
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha liquidato una somma alla Cassa delle ammende
art. 640 c.p.
Delitto di truffa: la Corte d'appello aveva richiamato l'insufficienza delle prove sulla restituzione e sul risarcimento; la cassazione ha ritenuto infondato il motivo che lamentava mancanza di prova del danno, attesa la motivazione dell'appello
d.lgs. 36/2018
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili procedurali e di impugnazione delle querele; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e già affrontate nei giudizi precedenti
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente ai passi decisivi della motivazione impugnata: censure generiche o mera reiterazione di fatti non sono ammissibili
- Se non si richiede la discussione orale nelle forme previste dalla normativa emergenziale e successive, non si può poi invocare l'impedimento del difensore per ottenere rinvio o discussione
- Questioni non devolute con l'atto di appello (o non dedotte nei gradi precedenti) non sono riesaminabili in cassazione per i limiti di devoluzione previsti dal codice di procedura penale
- Per la responsabilità penale per reati come la truffa è necessario che la sentenza contenga motivazione specifica sul danno e sulle condotte: l'assenza di prova del risarcimento può essere valutata come fatto dalla Corte, ma la contestazione in cassazione deve indicare punti precisi della decisione
- I vizi di perizia o di prova sono rilevabili in cassazione solo se si dimostra un concreto errore logico-giuridico nella valutazione del giudice di merito e non con deduzioni generiche sull'estraneità dell'imputato
- Calcoli di prescrizione e questioni di recidiva richiedono che la relativa contestazione sia stata tempestivamente e specificamente dedotta nei precedenti gradi per essere valutata in cassazione
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