Cassazione Civile, Ordinanza n. 12057/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda dodici cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposta complementare di registro e INVIM, oltre a sanzioni e interessi, relativi a una compravendita di terreno stipulata nel 1993. Dopo un primo avviso di rettifica e liquidazione del 1995, impugnato solo da una delle venditrici e definito con sentenza che riduceva il valore accertato del bene, l’Ufficio emetteva un nuovo avviso di liquidazione nel 2005 notificato a tutti i contribuenti nel 2006. Tale avviso non veniva impugnato. L’Agenzia sosteneva che, essendo divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, non operava la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 invocata dalla CTR, ma soltanto la prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n. 131/1986, non maturata al momento della notifica delle cartelle nel 2015. I contribuenti avevano invece ottenuto in appello l’annullamento delle cartelle per asserita decadenza nell’iscrizione a ruolo. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 78 d.P.R. n. 131/1986, 2953 c.c., 43 d.lgs. n. 46/1999, 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973, censurando l’applicazione del termine decadenziale proprio delle imposte sul reddito all’imposta di registro e insistendo sulla sola prescrizione decennale del credito principale; la Corte ha inoltre esaminato d’ufficio, perché assorbita in appello, la questione della prescrizione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato integralmente le cartelle per decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, affermando che per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione non impugnato, rileva solo la prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n. 131/1986, non ancora maturata alla data di notifica delle cartelle. Decidendo nel merito, ha poi accolto parzialmente il ricorso originario dei contribuenti limitatamente alle sanzioni e agli interessi: per le sanzioni ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, e per gli interessi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., dichiarando quindi non dovute le sanzioni e gli interessi anteriori al quinquennio precedente le notifiche delle cartelle. Quanto alle spese, il parziale accoglimento ha giustificato la compensazione integrale, come si legge solo in apertura del dispositivo troncato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
termini decennali di prescrizione per la riscossione dell’imposta di registro
Per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, il credito si riscuote entro il termine decennale di prescrizione; questo è l’unico termine rilevante per la riscossione del credito principale.
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo
Il termine di decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo e non la riscossione del credito ormai cristallizzato da avviso definitivo.
art. 2953 c.c.
L’effetto dell’actio iudicati non opera per la riscossione dell’imposta di registro in questa fattispecie, poiché la pretesa si fonda su avviso di liquidazione non impugnato e non su giudicato formatosi contro i contribuenti ricorrenti originari.
art. 43 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla riscossione; il suo coordinamento con il sistema conferma che i termini decadenziali di cui al d.P.R. n. 602/1973 non si applicano all’imposta di registro.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata solo per relationem storica; la Corte osserva che, nel sistema attuale, il termine decadenziale corrispondente è quello dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, comunque non applicabile all’imposta di registro.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento non si applica all’imposta di registro, essendo riferito ai tributi richiamati dal d.lgs. n. 46/1999, art. 23, e non a tale imposta.
art. 23 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Chiarisce che le disposizioni sulla riscossione e sui termini decadenziali del d.P.R. n. 602/1973 si estendono, per quanto qui rileva, all’IVA e non all’imposta di registro.
art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
Per le sanzioni tributarie vale la prescrizione quinquennale, autonoma e speciale, che decorre dall’iscrizione a ruolo/emissione dell’atto di irrogazione e non si converte nel termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. se manca un giudicato contro il contribuente.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione degli interessi che accedono al debito tributario è quinquennale; ciascun segmento di interessi si prescrive se non richiesto entro cinque anni, mentre il capitale continua a produrre interessi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato prospettato come denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, se l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’unico termine rilevante per la riscossione del credito principale è la prescrizione decennale prevista dall’art. 78 d.P.R. n. 131/1986; non opera il termine decadenziale per la notifica della cartella previsto per altri tributi.
- Il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella, previsto dal sistema del d.P.R. n. 602/1973, non si applica all’imposta di registro, perché tale imposta non rientra nell’ambito soggettivo esteso dall’art. 23 d.lgs. n. 46/1999.
- Se il contribuente non impugna l’avviso di liquidazione, ogni doglianza relativa alla decadenza nell’esercizio del potere impositivo resta preclusa; in sede di impugnazione della cartella può essere fatto valere solo il decorso della prescrizione del credito.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a un autonomo termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997, che non si trasforma nel termine decennale dell’actio iudicati in assenza di un giudicato formatosi nei confronti del debitore.
- Gli interessi accessori ai crediti tributari seguono la regola generale dell’art. 2948 n. 4 c.c. e si prescrivono in cinque anni; la prescrizione riguarda i singoli segmenti di interessi non richiesti nel quinquennio precedente l’atto di riscossione.
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