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Ordinanza

Ordinanza n. 4171/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con successivo ordine cautelare di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In una precedente ordinanza cautelare, il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione del cittadino straniero. Con istanza proposta ai sensi dell'art. 59 c.p.a., il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione dell'ordine di riesame e ha chiesto l'adozione di misure attuative.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., rilevando che, nelle more, la Prefettura di Pavia aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. È quindi venuto meno l'interesse alla coltivazione della specifica istanza attuativa. Il giudizio principale sull'impugnazione della revoca non è stato definito: è stata confermata la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase processuale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    La disposizione è stata invocata per chiedere l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare; l'istanza è stata dichiarata improcedibile perché l'amministrazione aveva successivamente eseguito l'ordine di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'istanza diretta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare è improcedibile quando, prima della decisione, l'amministrazione esegue spontaneamente l'ordine giudiziale e provvede al riesame richiesto, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della fase attuativa.
  • L'esecuzione favorevole dell'ordine cautelare di riesame non definisce il giudizio principale sull'impugnazione dell'atto originario, che può proseguire secondo la camera di consiglio già fissata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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