Cassazione Penale, Sentenza n. 8460/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990) relativa a kg 92,800 di marijuana, deducendo: 1) violazione del principio del ne bis in idem sostanziale perché la stessa circostanza fattuale (quantitativo dello stupefacente e precedenti penali) sarebbe stata utilizzata sia per fissare la pena base al massimo edittale che per applicare l'aggravante dell'ingente quantità e l'aumento per recidiva; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art.125 c.3 c.p.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e l'aver consentito l'assoluzione del figlio; 3) erronea applicazione dell'art.99 c.p. (recidiva), perché i precedenti non dimostrerebbero una maggiore capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che è legittimo che il giudice valorizzi lo stesso elemento fattuale (es. la gravità della condotta, il quantitativo di droga, i precedenti penali) per finalità diverse (accertamento dell'aggravante, determinazione della pena, valutazione della recidiva e delle attenuanti). Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di genuina resipiscenza e il consistente curriculum criminale. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della recidiva operata dalla Corte territoriale. Conseguentemente la condanna rimane confermata (pena finale menzionata: 6 anni e 4 mesi di reclusione e euro 54.000 di multa, oltre spese e misure accessorie; confisca e distruzione di materiali), e al ricorrente è stata imposta la liquidazione delle spese e la sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittimo applicare la pena prevista per il reato base e, separatamente, valutare elementi fattuali ai fini della dosimetria
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 80)
art. 80 co. 2 (aggravante dell'ingente quantità)
L'ingente quantità è elemento costitutivo dell'aggravante; il medesimo dato ponderale può valere anche ai fini della determinazione della pena senza violare il ne bis in idem sostanziale
Codice penale (art. 133)
Riguarda le circostanze che incidono sulla gravità del reato e sulla pena; la Corte ha sottolineato che la rilevanza del quantitativo ai fini dell'art.133 non esclude la valutazione dello stesso dato ai fini dell'aggravante speciale
Codice penale (artt. 15, 61, 62, 68, 84)
Riferimenti evocati dal ricorrente rispetto al principio "ne bis in idem" sostanziale; la Corte ha interpretato che queste norme non impediscono l'uso ripetuto dello stesso elemento fattuale per istituti diversi
Codice penale (art. 99)
Norma sulla recidiva semplice; la Corte territoriale ha adeguatamente verificato la maggiore pericolosità/propensione a delinquere e la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione
Codice penale (art. 62-bis)
Norma sulle circostanze attenuanti generiche e sul valore dell'incensuratezza; la Corte ha ricordato che l'onere motivazionale grava su chi chiede l'attenuante e che il giudice può motivare il diniego con uno o più elementi ritenuti decisivi
Codice di procedura penale (art. 125 co. 3)
Richiama i requisiti di motivazione sul diniego delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica e sufficiente
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma che disciplina l'esito dell'inammissibilità e le conseguenze sulle spese; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria al ricorrente
Massime di principio
- Il principio del "ne bis in idem" sostanziale non impedisce che lo stesso elemento di fatto (es. gravità della condotta, quantità di stupefacente, precedenti) venga valutato più volte se è utilizzato per fini giuridici differenti (es. qualificazione dell'aggravante, determinazione della pena, accertamento della recidiva)
- Il giudice può utilizzare il dato del quantitativo di droga sia per riconoscere un'aggravante speciale sia per la dosimetria della pena di base; non costituisce duplicazione vietata purché le valutazioni perseguano finalità distinte
- I precedenti penali possono giustificare sia l'applicazione della recidiva che un incremento della pena in sede di dosimetria, sempre che il giudice effettui una valutazione concreta della maggiore pericolosità o capacità a delinquere
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato ma il giudice può fondarlo su uno o pochi elementi ritenuti decisivi: non è obbligato a esaminare e confutare ogni elemento favorevole invocato dall'imputato
- Per contestare l'applicazione della recidiva occorre dimostrare che il giudice non ha valutato correttamente la maggiore propensione a delinquere; una motivazione che esamina il curriculum criminale e la natura dei reati è normalmente ritenuta sufficiente
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