Cassazione Penale, Ordinanza n. 26856/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania che aveva ritenuto un soggetto penalmente responsabile della violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Trecastagni, per avere violato le prescrizioni recandosi a Catania, e lo aveva condannato a mesi otto di reclusione, con esclusione dell'aumento per la recidiva contestata e applicazione della diminuente per il rito. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di apparenza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli non meglio specificati; la Cassazione rileva però che la censura è generica e meramente assertiva, perché si limita a sollecitare una rivalutazione del merito contro una motivazione congrua e coerente, che aveva escluso la rilevanza della mancata contestazione del fatto e della scelta del rito alternativo ai fini del riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fortemente generico e meramente assertivo. Richiama la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la mancanza di elementi positivi e ritenendo irrilevanti, ai fini della resipiscenza, sia la mancata contestazione della condotta sia la scelta del rito alternativo, qualificata come mera opzione processuale. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; viene inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
È la norma incriminatrice contestata, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
art. 133 c.p.
L'onere motivazionale sulla commisurazione della pena e sulla valutazione degli elementi rilevanti non impone necessariamente l'esame di tutti i parametri previsti dalla norma, se la motivazione del giudice di merito è congrua, логica e coerente.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Viene richiamato per l'annotazione finalizzata alla tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche o apodittiche e mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità tramite una diversa lettura degli elementi fattuali.
- Ai fini della valutazione delle attenuanti generiche, il giudice può ritenere non significative la mancata contestazione del fatto e la scelta di un rito alternativo, quando esse non siano espressive di reale resipiscenza ma appaiano frutto di valutazioni processuali.
- La motivazione sulla commisurazione della pena non deve necessariamente confutare uno per uno tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una giustificazione complessivamente coerente e logicamente apprezzabile.
Come è indicizzato
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