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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14738/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di un atto di donazione con cui due coniugi avevano attribuito alla figlia l'usufrutto generale e vitalizio su immobili di loro proprietà. La banca sosteneva di essere creditrice in forza di un mutuo ipotecario concesso a una società amministrata da uno dei coniugi e allo stesso coniuge, mutuo non più rimborsato dopo le prime rate, con successivo decreto ingiuntivo per oltre due milioni di euro. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo integrati l'anteriorità del credito, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio, nonché irrilevante la mancanza di sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento del credito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) violazione delle norme su revocatoria, onere della prova, presunzioni e valutazione della prova, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la presenza di una residualità patrimoniale e di garanzie ipotecarie idonee a escludere il pregiudizio; 2) nullità processuale per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la decisione sarebbe stata fondata su mere presunzioni e non sulle prove ritualmente introdotte; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio revocatorio in attesa della definizione del giudizio sul credito, che i ricorrenti assumevano pregiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili sia le censure sulla valutazione dell'eventus damni e della scientia fraudis, perché investivano apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, sia la doglianza ex art. 115 c.p.c., poiché non denunciava l'uso di prove non introdotte dalle parti ma contestava soltanto il diverso peso attribuito alle prove già acquisite. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla sospensione necessaria, ribadendo che tra il giudizio di accertamento del credito e quello revocatorio non sussiste alcuna pregiudizialità logica necessaria, potendo la revocatoria essere proposta anche in presenza di credito litigioso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato disposto l'obbligo per i ricorrenti dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso o eventuale; per l'eventus damni è sufficiente che l'atto renda più difficile o incerta l'esecuzione coattiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri sulla prova; le doglianze dei ricorrenti erano dirette a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono state evocate dai ricorrenti, ma la Corte ha rilevato che la loro valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei poteri consentiti; è invece inammissibile la censura che si limita a contestare il diverso valore probatorio attribuito alle prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri appartengono al giudice di merito.

  • art. 295 c.p.c.

    Non ricorre sospensione necessaria tra giudizio sull'accertamento del credito e giudizio revocatorio, mancando una pregiudizialità necessaria.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    La censura processuale ex art. 115 c.p.c. è stata giudicata inammissibile nei termini in cui era formulata.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza non poteva trasformarsi in un riesame del giudizio di fatto sulla sussistenza del pregiudizio e della frode.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto, in caso di definizione sfavorevole per il ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto di disposizione renda anche soltanto più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito, secondo una valutazione ex ante; non è necessario dimostrare un danno attuale già verificatosi in sede esecutiva.
  • Ai fini dell'art. 2901 c.c., il credito tutelabile può essere anche litigioso o eventuale: la pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del processo revocatorio per difetto di pregiudizialità necessaria.
  • La consapevolezza del pregiudizio richiesta per la revocatoria può essere desunta dal debitore quale coscienza dell'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni del creditore; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo la denuncia dell'uso di prove non introdotte o di un vero travisamento delle regole legali sulla prova.
  • La presenza di ipoteche o di altre garanzie non esclude automaticamente l'eventus damni, se l'atto dispositivo riduce la consistenza del patrimonio aggredibile o ne rende più incerta la liquidazione coattiva.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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