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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza passata in giudicato che aveva accolto una domanda di riscatto agrario, sostituendo ex lege l'avente diritto all'acquisto nella posizione dell'acquirente di alcuni immobili, con obbligo di versare il prezzo al soggetto originariamente acquirente. Il soggetto tenuto a ricevere il prezzo invitò il debitore a presentarsi da un notaio per il pagamento, poi avviò la procedura di offerta reale e deposito del prezzo. Il giudizio di convalida dell'offerta reale e del deposito si concluse con esito favorevole al creditore, anche in appello. Successivamente il debitore propose revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo, da un lato, che il deposito fosse venuto meno prima della pubblicazione della sentenza revocanda e che i documenti prodotti dimostrassero l'errore di fatto della decisione; dall'altro, che la corte avesse erroneamente ritenuto irrilevante tale circostanza e avesse violato gli artt. 395 c.p.c., 112 c.p.c., 2740 c.c. e le norme sull'offerta reale e sul deposito (artt. 1210-1213 c.c.). In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi, tutti centrati sulla revocazione, sull'omesso esame del fatto del venir meno del deposito, sulla rilevanza dei documenti prodotti e sulla pretesa violazione della disciplina civilistica del deposito liberatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha respinti. Ha affermato che la ratio decidendi della sentenza impugnata era corretta: ai fini della convalida dell'offerta reale e del deposito, è decisiva la ritualità dell'offerta e del deposito e la corrispondenza della somma a quella dovuta, mentre è irrilevante che la somma depositata sia stata successivamente aggredita in via esecutiva dal creditore per altri crediti. Inoltre, il venir meno del deposito non era stato ritenuto decisivo perché derivante da fatto imputabile al debitore. Ne consegue che non sussisteva né il vizio di omessa pronuncia, né l'omesso esame di fatto decisivo, né la violazione dell'art. 2740 c.c., né un errore revocatorio idoneo a fondare la revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere decisivo e riguardare un fatto obiettivamente incontestabile; non basta contestare la valutazione giuridica della sentenza impugnata o l'irrilevanza del fatto rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice risponde alla doglianza, anche ritenendola infondata per difetto di decisività.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi fondati su violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame del fatto decisivo sono infondati se non incidono sulla ratio della decisione o contestano solo valutazioni non decisive.

  • art. 2740 c.c.

    La responsabilità patrimoniale generale del debitore non è violata dal fatto che il deposito sia stato aggredito esecutivamente dal creditore per altri crediti, poiché ciò non incide sulla validità della convalida del deposito liberatorio.

  • artt. 1210 c.c.

    Il giudizio di convalida dell'offerta reale e del deposito è volto ad accertare la ritualità dell'offerta e del deposito e, una volta passato in giudicato, produce la liberazione del debitore.

  • artt. 1210-1213 c.c.

    La disciplina dell'offerta reale e del deposito rileva ai fini della liberazione del debitore solo in presenza di un deposito rituale; l'aggressione esecutiva della somma depositata non ne inficia di per sé l'efficacia liberatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il fatto dedotto deve essere decisivo e non può consistere in una mera diversa lettura degli atti o in una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice abbia comunque preso in considerazione la circostanza dedotta, ma l'abbia ritenuta irrilevante ai fini della decisione.
  • Ai fini della convalida dell'offerta reale e del deposito, il controllo giudiziale riguarda la ritualità formale e temporale dell'adempimento e la corrispondenza della somma dovuta; la successiva esecuzione forzata sulla somma depositata per crediti diversi non incide sulla validità del deposito liberatorio.
  • La sottrazione o l'aggressione esecutiva della somma depositata da parte del creditore non può essere opposta, di per sé, per neutralizzare gli effetti liberatori del deposito validamente convalidato, se tale evento non incide sulla ritualità dell'adempimento e sia imputabile al debitore o comunque irrilevante rispetto alla funzione del deposito.

Come è indicizzato

MaterieMoraImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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