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Sentenza

Sentenza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2687/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3937/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 07.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202502331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente. In vista della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto solo parzialmente le somme spettanti, provvedendo per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ma non per l'annualità 2022/2023. Ha quindi insistito per l'accoglimento dell'ottemperanza limitatamente a quest'ultima annualità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, poiché il Ministero aveva dato esecuzione al giudicato, sebbene solo dopo la proposizione del ricorso. Per l'annualità 2022/2023 ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Torino e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inadempimento ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e il contributo unificato sono stati posti a carico del Ministero, poiché l'adempimento parziale è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ed è stata ordinata la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alle annualità per le quali l'amministrazione ha dato esecuzione al titolo giudiziale nel corso del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato applicato per disporre la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione del giudicato nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle statuizioni effettivamente adempiute, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.
  • Quando l'amministrazione adempie solo parzialmente al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della parte residua entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine.
  • L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione né impedisce la condanna alle spese di lite, se il ricorso si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando dalla persistente o ritardata inottemperanza emergano potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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