Ordinanza n. 4410/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ENAC di sospensione biennale della licenza di pilota privato di elicottero, con sanzione pecuniaria di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (pilota)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 maggio 2026 con cui ENAC ha sospeso per 24 mesi, decorrenti dalla riconsegna del titolo, la licenza PPL (H), irrogando anche una sanzione pecuniaria di 2.000 euro. La vicenda traeva origine da una precedente sospensione urgente del 25 luglio 2025, da una prima comunicazione di avvio del procedimento non andata a buon fine e da un successivo provvedimento sospensivo del 10 ottobre 2025, notificato tardivamente il 30 dicembre 2025. ENAC aveva poi annullato quest'ultimo provvedimento in autotutela il 2 marzo 2026, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, adottando infine il nuovo provvedimento impugnato dopo aver esaminato le osservazioni del ricorrente. Alla base della sospensione vi erano gli accertamenti della Guardia di Finanza secondo cui il pilota avrebbe utilizzato un elicottero per il trasporto di passeggeri senza i titoli abilitativi richiesti per l'attività commerciale. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di esercitare l'attività di volo e di svolgere le ore necessarie al mantenimento dell'idoneità prevista per la licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che il protrarsi della sospensione risultava in parte riconducibile a errori nella gestione del procedimento imputabili anche a ENAC, come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre considerato che il ricorrente, non potendo esercitare la pratica di volo, andava incontro all'aggravamento delle procedure di controllo, esame e verifica dell'idoneità necessarie per la ripresa dell'attività. In esito al bilanciamento degli interessi, ha ordinato a ENAC di consentire al ricorrente, in deroga alla sospensione e fino alla definizione del giudizio, di effettuare presso un Aeroclub il numero di ore di volo necessario a mantenere l'idoneità, su velivolo adeguato. Ha altresì disposto che ENAC rivaluti il termine finale della sospensione di 24 mesi, tenendo conto del periodo di sospensione già scontato. Gli approfondimenti sulle ulteriori questioni sono stati rinviati alla fase di merito, fissata per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata considerando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della precedente sospensione urgente della licenza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell'annullamento in autotutela del precedente provvedimento sospensivo, adottato per rimediare alle irregolarità della comunicazione e garantire contraddittorio e difesa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la protrazione degli effetti sfavorevoli di un provvedimento può rilevare ai fini del periculum in mora quando sia stata aggravata da errori procedimentali imputabili, almeno in parte, all'amministrazione.
- Quando la sospensione di un'abilitazione professionale impedisce al titolare di svolgere le attività pratiche necessarie al mantenimento dell'idoneità, il giudice può disporre una deroga temporanea e mirata al divieto, limitata alle attività indispensabili e subordinata a modalità organizzative idonee.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'amministrazione può essere onerata di ricalcolare la durata effettiva di una sospensione quando il periodo già sofferto dal destinatario sia collegato a precedenti provvedimenti viziati o successivamente annullati in autotutela.
- L'annullamento in autotutela di un precedente provvedimento, adottato per rimediare a irregolarità nella comunicazione e garantire il contraddittorio, non impedisce di adottare un nuovo provvedimento, ma la nuova determinazione resta soggetta al controllo giurisdizionale e al bilanciamento cautelare degli effetti prodotti.
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