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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2132/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione continuata, deducendo: (1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 43 e 648 c.p. perché la Corte avrebbe ricondotto la sua condotta al dolo eventuale sulla base di elementi tipici di colpa (mancata verifica dell'identità e mancata adozione di 'strumenti' di prevenzione) in contrasto con i criteri della sentenza Sezioni Unite 'Nocera' (dolo eventuale richiede dati di fatto inequivoci, non semplici motivi di sospetto); (2) mancata riqualificazione del fatto in acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.); (3) omissione nella motivazione circa quale violazione si considerasse più grave ai fini dell'aumento per continuazione (art. 48 c.p. e relative norme sulla continuazione), con conseguente incertezza sul calcolo della pena pecuniaria; inoltre, in memoria ha dedotto l'inutilizzabilità o inattendibilità di dichiarazioni rese in incidente probatorio (art. 197 c.p.p.) e vizi del quadro probatorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione congiunta (doppia conforme) di primo e secondo grado che, alla luce del principio Nocera, ha individuato elementi sufficienti a fondare il dolo eventuale: intercettazioni telefoniche tra l'imputata e i cedenti, la condizione anomala dei cedenti (stranieri irregolari, privi di fissa dimora e di lavoro), le consistenti quantità di oro trattate e l'omissione dell'annotazione nel registro degli acquisti (art. 128 R.D. n. 773/1931). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto evidente, anche implicitamente, quale episodio fosse più grave (quello con 200 grammi) e non ha ravvisato pregiudizio concreto per la determinazione della pena. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). I motivi nuovi si sono trasmessi all'inammissibilità dei motivi originari per connessione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Rilevata la sussistenza del delitto di ricettazione; il dolo eventuale è ritenuto configurabile solo se desumibile da dati di fatto inequivoci che mostrino la concreta possibilità della provenienza delittuosa e l'accettazione del rischio da parte dell'agente

  • art. 712 c.p.

    Distinto dall'art. 648 c.p.: i semplici motivi di sospetto ricadono nell'acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione), mentre per la ricettazione sono richieste circostanze più consistenti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le circostanze superassero il mero sospetto

  • art. 43 c.p.

    Rilevato il tema del dolo eventuale (parte dell'art. 43) e della valutazione dell'elemento psicologico; la Corte ha confermato che il dolo eventuale, se desumibile da circostanze inequivoche, è compatibile con la ricettazione

  • art. 48 c.p.

    Norma sulla continuazione fra reati; utilizzata per la determinazione della pena per più episodi di ricettazione continuata; la Corte ha ritenuto evidente quale episodio fosse più grave e ha ritenuto corretta la determinazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata in connessione con la determinazione delle pene per la continuazione (circostanze aggravanti/attenuanti e rapporto con la pena complessiva)

  • art. 81 c.p.

    Principio della continuazione e del cumulo/maggiorazione della pena applicato per i più episodi contestati

  • art. 128 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

    Registro degli acquisti di preziosi: l'omessa annotazione è stata valutata come circostanza idonea, anche dolosa, a corroborare la consapevolezza della provenienza illecita

  • art. 197 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità o l'attendibilità di dichiarazioni rese in incidente probatorio; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la censura sulla presunta inutilizzabilità, non essendo provata la compromissione tale da invalidare il quadro probatorio

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (inosservanza/erronea applicazione di norme sostanziali e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e quindi inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per configurare il dolo eventuale nella ricettazione non bastano i meri e semplici motivi di sospetto: servono dati di fatto inequivoci che rendano palese la concreta possibilità della provenienza delittuosa e la scelta consapevole di accettare tale rischio (principio Nocera).
  • L'omissione di obblighi formali di registrazione relativi ad acquisti di preziosi (registro degli acquisti) può concorrere, insieme ad altri elementi fattuali, a fondare un'inferenza sul dolo, se valutata nel complesso probatorio e non isolatamente.
  • Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello formano una 'doppia conforme' si considerano come un unico corpo motivazionale; in cassazione le censure sulla valutazione della prova sono ammesse solo se si dimostra un macroscopico travisamento delle risultanze probatorie.
  • La riqualificazione del fatto da reato a contravvenzione per mera esistenza di sospetti richiede una motivazione precisa: in assenza di tale motivazione, non spetta alla Corte di legittimità riesaminare i fatti nel merito.
  • In tema di continuazione, il giudice di merito può individuare implicitamente quale fattispecie sia più grave quando la superiorità di gravità risulta evidente dai fatti (es. quantità), purché non arrechi pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le censure in cassazione relative all'attendibilità di dichiarazioni o all'utilizzabilità di atti dell'incidente probatorio devono essere specifiche e dimostrare il pregiudizio concreto; semplici rilievi di incongruenza non sono sufficienti a fondare la cassazione.
  • La possibilità di rinnovare in cassazione argomenti nuovi è limitata: i motivi aggiunti devono essere connessi ai motivi originari, altrimenti possono essere dichiarati improcedibili o trasmessi all'inammissibilità per connessione.

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