Cassazione Civile, Ordinanza n. 21400/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da due sanzioni disciplinari irrogate a un lavoratore: un rimprovero scritto e, successivamente, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto tutela almeno parziale; in appello, la Corte territoriale ha respinto la domanda relativa al rimprovero scritto e ha accolto solo in parte la domanda subordinata sulla sospensione, riducendone la durata a tre giorni per sproporzione. Nonostante ciò, la Corte d'appello ha compensato le spese solo per un terzo e ha condannato il lavoratore, pur parzialmente vittorioso, a rifondere i residui due terzi delle spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto con tre motivi la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico le spese di lite pur in presenza di una sua parziale soccombenza solo su una domanda unitaria articolata in più capi, e che comunque mancasse una motivazione congrua sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e un successivo arresto, ha affermato che il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, ma non la condanna della parte parzialmente vittoriosa alla rifusione delle spese della controparte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato che il lavoratore non è tenuto a rimborsare all'agenzia datrice le spese dei gradi di merito, disponendone l'integrale compensazione tra le parti per tali gradi. Quanto al giudizio di legittimità, ha condannato la parte controricorrente al pagamento delle relative spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nelle spese di lite, ma ritenuto non applicabile nel senso di condannare la parte parzialmente vittoriosa alla rifusione delle spese della controparte nel caso esaminato.
art. 92 c.p.c.
Consente, nei casi previsti, la compensazione totale o parziale delle spese; in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, è la soluzione corretta, non la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di corretta motivazione e del giusto processo in tema di regolazione delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi non integra, di regola, reciproca soccombenza tale da consentire la condanna della parte parzialmente vittoriosa alla rifusione delle spese della controparte.
- In tale ipotesi il giudice può disporre soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, ricorrendone i presupposti di legge, ma non può porre, neppure in parte, le spese a carico della parte che ha comunque conseguito una decisione favorevole sul petitum principale.
- La condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese della controparte è ammissibile solo in casi eccezionali espressamente previsti dall'ordinamento, non già per il mero accoglimento solo parziale della domanda.
- Quando la decisione di merito regola illegittimamente le spese in contrasto con tali principi, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito sulla regolazione delle spese, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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