Cassazione Penale, Sentenza n. 831/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la richiesta di riesame. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per concorso morale nel reato di disastro ambientale (contestato per la pesca illecita e il grave danno all'ecosistema derivante dall'asportazione di oloturie), contestava l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori/testimoni e il valore delle intercettazioni, chiedeva la sussunzione della sua condotta nel reato di ricettazione, e censurava altresì la valutazione del pericolo di reiterazione del reato e l'inadeguatezza della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, compito non consentito in sede di legittimità, e ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale sul punto della gravità indiziaria e sull'attualità del pericolo di reiterazione. La Corte ha valorizzato intercettazioni, dichiarazioni e fatti (comprese le conseguenze del sequestro del TIR del 9/3/2022 e il successivo sequestro del 13/12/2023) per ritenere che Francesco e il figlio Luigi avessero rappresentato il canale principale di commercializzazione delle oloturie, fungendo da determinatori/istigatori dell'attività di pesca illecita. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Individuazione del giudice adito per il riesame della misura cautelare; riferimento procedurale alla competenza del Tribunale di Taranto per il riesame.
artt. 110, 81, 452-bis, 452-quater cod. pen.
Norme penali relative, rispettivamente, alla concorsualità (art.110), al concorso di persone nel reato (art.81) e ai delitti contro l'ambiente quali inquinamento e disastro ambientale (artt.452-bis e 452-quater): la Corte conferma la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di disastro ambientale in concorso morale/instigazione dei Cardano.
art. 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12
Riferimento a disposizioni legislative in materia ambientale/di tutela; impiegate come quadro normativo di riferimento per la qualificazione delle condotte illecite correlate al disastro ambientale.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio di giudizio proprio della valutazione cautelare: consente al giudice di merito di valutare la gravità degli indizi secondo regole di logica e massime di esperienza; la Cassazione verifica che il Tribunale abbia adeguatamente motivato secondo tale regola.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure cautelari la Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione probatoria di merito, ma deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria e la congruenza logica degli elementi indicati.
- La responsabilità per disastro ambientale può essere riconosciuta anche a titolo di concorso morale (determinatore o istigatore) quando vi sia prova che la proposta o l'accordo dell'imputato abbia fatto sorgere e consolidato il proposito criminoso degli esecutori materiali.
- Intercettazioni e dichiarazioni di terzi che mostrino una continuità dell'iter criminis e la funzione centrale di un soggetto nel circuito di approvvigionamento e smaltimento del prodotto illecito sono elementi forti per la sussistenza dei gravi indizi.
- Per la valutazione del pericolo di reiterazione il giudice può fondarsi su elementi concreti relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità esecutive del fatto e alla rete di contatti; l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di una specifica occasione, ma una probabilità prossima valutabile prognosticamente.
- La mera assenza di prova di partecipazione materiale non esclude la responsabilità concorsuale se emerge un contributo causale o psichico (es. promessa di acquisto, sollecitazione a intensificare l'attività) che abbia rafforzato il proposito degli esecutori.
- La richiesta di misura meno afflittiva dev'essere valutata sul piano concreto: se il Tribunale dimostra che misure alternative non impedirebbero il mantenimento dei contatti e la reiterazione, il carcere può essere ritenuto proporzionato.
- Le contestazioni generiche sulla quantificazione del danno ambientale non sono sempre decisive in sede cautelare quando sussistano indizi concreti di attività intensiva e continuativa che, per la loro natura, possono aver cagionato danno grave e irreversibile.
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