Cassazione Civile, Ordinanza n. 28050/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione ritenendo tempestiva la domanda, perché il termine per richiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorreva, secondo la CTR, dalla scadenza fissata dalle leggi di proroga e in particolare dal 31 marzo 2008. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il termine per proporre l'istanza era invece biennale, decorrente dall'entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007, e che pertanto l'istanza presentata il 28 febbraio 2011 era tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in base alla propria giurisprudenza, l'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 ha natura di interpretazione autentica e che i soggetti colpiti dal sisma del 1990 hanno diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate solo se l'istanza è stata presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008. Poiché la domanda del contribuente era stata presentata nel febbraio 2011, oltre il termine di decadenza, la CTR non si era attenuta a tali principi. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'intimato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata prospettata la censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La Corte lo qualifica come norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tardività dell'azione/istanza nel processo tributario.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Individua il termine per la domanda di rimborso; la Corte conferma che il diritto è soggetto a decadenza biennale nel caso in esame.
art. 384 c.p.c.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma che prevedeva l'agevolazione/rimborso del 90% dell'IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma.
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
Richiamato in relazione alla disciplina di conversione che fissa il termine di decorrenza del biennio.
l. 28 febbraio 2008, n. 31
Legge di conversione del d.l. n. 248 del 2007, dalla cui entrata in vigore decorre il termine biennale per la domanda di rimborso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie riconosciute ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, il diritto al rimborso dell'IRPEF indebitamente versata è subordinato alla presentazione dell'istanza entro il termine decadenziale di due anni decorrente dall'entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007.
- Quando una norma successiva ha natura di interpretazione autentica, la sua applicazione retroagisce alla disciplina interpretata, incidendo anche sulla verifica della tempestività delle istanze di rimborso.
- Se la domanda di rimborso è stata proposta oltre il termine di decadenza previsto, il giudice di merito che la ritenga tempestiva viola la corretta interpretazione della disciplina e la decisione può essere cassata con decisione nel merito senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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