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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39385/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore aveva proposto ricorso per cassazione deducendo che l'ordinanza del GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna e ha restituito gli atti al pubblico ministero, fosse abnorme e frutto di erronea applicazione della legge processuale penale. In particolare censurava la motivazione basata unicamente sulla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 459, comma 2, c.p.p., e sosteneva che la restituzione degli atti determinava la regresione del procedimento e una stasi, rendendo l'atto ingiustificatamente non impugnabile; inoltre osservava che la riduzione per il rito è facoltativa e pertanto il GIP avrebbe male applicato l'art. 459, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussistesse abnormità né sotto il profilo strutturale (l'atto è espressamente previsto dall'ordinamento: il rigetto della richiesta di decreto penale e la restituzione degli atti) né sotto quello funzionale (la restituzione non determina una stasi inescusabile del procedimento, poiché il pubblico ministero può immediatamente esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie oppure ripresentare la richiesta, argomentando diversamente). La Corte ha inoltre interpretato la motivazione del GIP come un giudizio di incongruità/sproporzione della pena, spiegando in tal modo il riferimento alla mancata riduzione per il rito; di conseguenza non è stata rilevata alcuna violazione tale da fondare la cassazione per abnormità.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

    La disposizione riguarda la riduzione della pena nel decreto penale; la Corte osserva che la riduzione prevista per il rito è facoltativa e che il riferimento alla mancata applicazione va interpretato nel caso concreto come valutazione di incongruità della pena da parte del GIP.

  • art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero quando il GIP non accoglie la richiesta di decreto penale; la Corte rileva che tale restituzione è un provvedimento previsto dall'ordinamento e non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: i rimedi esperibili sono tassativi, e la cassazione non è ammissibile per atti che non rientrano nelle ipotesi di impugnazione, salvo il ristretto ambito della 'abnormità'.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che quando il GIP non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, può operare la restituzione degli atti al PM prevista dall'art. 459 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e sezioni unite citate)

    La giurisprudenza ha delimitato la categoria dell'atto abnorme: negativamente non può confondersi con la mera violazione di norme processuali; positivamente si distingue tra abnormità strutturale (atto avulso dall'ordinamento per singolarità/stranezza) e abnormità funzionale (atto che determina stasi o impossibilità di proseguire il processo, ad es. regressione anomala). La Corte applica questi criteri per escludere l'abnormità nel caso di specie.

Massime di principio

  • Non è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che rigetta la richiesta di decreto penale e restituisce gli atti, salvo il ristretto e rigoroso istituto dell'abnormità.
  • La categoria dell'abnormità è strettamente delimitata: sussiste solo se l'atto è strutturalmente estraneo all'ordinamento o se determina una stasi effettiva del procedimento (ossia ne impedisce il proseguimento se non attraverso atti nulli).
  • La mera illegittimità o l'insoddisfazione per un provvedimento del GIP non giustificano la cassazione immediata: ciò eluderebbe il principio di tassatività degli impugnativi (art. 568 c.p.p.).
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero non costituisce automaticamente una regressione anomala o una stasi irreversibile: il PM può riprendere l'azione penale in forma ordinaria o riproporre la richiesta, argomentando diversamente.
  • La mancata applicazione della riduzione per il rito non costituisce di per sé un vizio se il giudice valuta la pena richiesta come incongrua o sproporzionata; la riduzione è facoltativa e la motivazione può essere interpretata come giudizio di incongruità.

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