Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura cautelare della custodia in carcere adottata nei confronti del ricorrente per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Voriva che l'ordinanza cautelare fosse priva di autonoma valutazione rispetto al provvedimento originario, che la gravità indiziaria fosse infondata perché le dichiarazioni dei collaboratori erano inesatte, de relato o in contraddizione tra loro, e che le intercettazioni fossero interpretabili diversamente. Contestava inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari per carenza di attualità del pericolo (ultime captazioni del 2018), la cessata attività imprenditoriale e il trasferimento dal territorio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato (in parte anche inammissibile). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito autonoma e sufficiente motivazione, avendo esaminato il quadro indiziario in modo sinergico (dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni) e valorizzato la gestione monopolistica del settore della vigilanza da parte della consorteria. Sulla valutazione dei collaboratori e sulle intercettazioni la Corte ha ritenuto la lettura del Tribunale non manifestamente illogica; ha inoltre ritenuto non decisivi gli elementi indicati dal ricorrente (assenza di coinvolgimento in reati-fine, cessazione dell'attività al 2018, trasferimento) per superare la presunzione relativa di attualità del vincolo associativo. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata: applicata per la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso che controlla economicamente il settore della vigilanza; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione e ruolo organizzativo nel controllo monopolistico delle attività di security.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia indicato i passaggi in cui ha svolto valutazione autonoma, conformemente all'obbligo di motivazione specifica.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma citata nel motivo autonoma valutazione/revisione dell'ordinanza cautelare: interpretata come parte del complesso di norme che impongono il riesame motivato del giudice dell'appello sulle misure cautelari.
art. 192 e art. 273 cod. proc. pen.
Richieste difensive in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e dei mezzi di prova: la Corte ha ritenuto corretto il trattamento probatorio operato dal Tribunale, che ha valutato la conoscenza diretta e la convergenza delle fonti dichiarative.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite alla censura in Cassazione sui vizi di motivazione: la Corte ricorda che questioni di diritto non possono essere trasformate in critiche generiche della motivazione; in Cassazione occorre dedurre violazione di legge per far valere la censura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di attualità degli indizi: la Corte ha accolto l'argomento del Tribunale che, stante la natura consolidata del vincolo associativo e il ruolo storico del ricorrente, le captazioni anche datate potevano conservare rilevanza per le esigenze cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrizione formale sulla sintesi dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato presentato conformemente alla richiesta di sintesi, ma la Corte ha rilevato la genericità di alcune censure.
Massime di principio
- In Cassazione le critiche generiche alla motivazione sono inammissibili: bisogna indicare specificamente i passaggi motivazionali e dimostrare la violazione di legge.
- Il giudice del riesame/appello deve svolgere autonoma e motivata valutazione dell'ordinanza cautelare; tuttavia la Corte di Cassazione verifica soprattutto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti ex novo.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengono valutate nella loro congruenza, conoscenza diretta e riscontro con altre fonti (intercettazioni, comportamenti): convergenze anche parziali rafforzano la gravità indiziaria.
- Le intercettazioni vanno lette nel loro contesto e sinergicamente con le altre prove; singoli passaggi apparentemente ambigui non necessariamente invalidano la lettura complessiva del giudice.
- La datazione degli elementi di prova (es. ultime captazioni) non esclude automaticamen te la sussistenza delle esigenze cautelari: può operare una presunzione relativa di persistenza del vincolo associativo, specie se la partecipazione è storica e il ruolo consolidato.
- La cessazione di attività economiche o il trasferimento territoriale non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo cautelare; occorrono indici concreti di distacco o di abbandono dell'associazione.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è più efficace produrre elementi specifici che contraddicono la valutazione sinergica delle prove (es. riscontri fattuali che smentiscano la gestione monopolistica o l'effettivo ruolo organizzativo).
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