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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33097/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Nel procedimento cautelare a carico di un imputato erano contestati, tra gli altri, la partecipazione a un'associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, il favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini extracomunitari, il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di assise di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo che il reato più grave contestato a un coimputato, relativo al reimpiego di somme di denaro nell'acquisto di un terreno sito a Battipaglia, fosse stato consumato nel luogo in cui era stato stipulato il contratto di compravendita, Volla, oppure nel luogo della banca che aveva emesso gli assegni utilizzati per il pagamento. Aveva quindi indicato come competente il Tribunale di Napoli, anche per connessione. Dopo la trasmissione degli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imputato, già sottoposto a misura nel procedimento celebrato davanti all'autorità giudiziaria salernitana. Il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato la misura per i capi 1 e 1-bis e annullato quella relativa ai capi 3 e 5, sollevando contestualmente conflitto di competenza e ritenendo competente l'autorità giudiziaria di Salerno. Il riesame sosteneva che la Corte di assise avesse declinato la competenza sulla base di un'eccezione diversa da quelle formulate nell'udienza preliminare, in violazione dell'art. 21, comma 2, c.p.p., e che la competenza fosse ormai cristallizzata. La Corte di cassazione ha rilevato che il conflitto era inammissibile perché il giudice della cautela o del riesame può sollevarlo, dopo una dichiarazione di incompetenza successiva all'esercizio dell'azione penale, soltanto con riferimento alla medesima regiudicanda, cioè allo stesso imputato e allo stesso fatto-reato. L'imputato non rispondeva del reato più grave di reimpiego contestato al coimputato, sicché il Tribunale del riesame non poteva fondare il conflitto sulla connessione con quel diverso reato. Considerando esclusivamente i reati contestati all'imputato, il reato più grave era quello di cui al capo 3, commesso anche a Castellammare di Stabia, Pompei e altrove, con competenza territoriale radicata a Napoli. Il riesame aveva quindi travalicato i limiti della propria cognizione, valutando la connessione tra la posizione dell'imputato e un reato contestato a un soggetto diverso in una fase nella quale l'azione penale non era stata esercitata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale del riesame di Napoli. Ha affermato che il conflitto tra procedimenti pendenti in fasi diverse è ammissibile solo quando riguarda lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato. Non è invece possibile estenderlo ai reati connessi contestati ad altri soggetti, poiché la connessione può essere valutata adeguatamente soltanto quando i relativi procedimenti si trovino nella medesima fase. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame non poteva fondare il conflitto sul reato più grave contestato a un coimputato e ha ecceduto i limiti della propria cognizione.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 31 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione degli atti e le osservazioni del giudice interessato nell'ambito del conflitto di competenza.

  • art. 21, comma 2, c.p.p.

    con violazione dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

    È richiamato dal Tribunale del riesame in relazione alla dedotta preclusione o cristallizzazione della competenza territoriale; la Corte non decide nel merito tale questione, dichiarando il conflitto inammissibile.

  • art. 27 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato quale base dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli dopo la trasmissione degli atti.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    alla luce dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte di assise di Salerno in relazione alla competenza della Procura distrettuale antimafia di Napoli; non costituisce il fondamento della decisione di inammissibilità.

  • art. 416 c.p.

    art. 416 cod. pen. aggravato dall’art. 3 l. n. 146/2003

    Individua il reato associativo contestato all'imputato al capo 1, indicato tra i reati rilevanti per determinare la competenza territoriale.

  • art. 648-ter c.p.

    artt. 648-ter e 61-bis cod. pen.; art. 648-ter cod. pen.

    Il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa contestato al coimputato non può essere utilizzato dal giudice del riesame per determinare la competenza nella posizione dell'imputato che non ne risponde.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998

    art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/98

    Individua il reato contestato al capo 1-bis, relativo al favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini extracomunitari.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Individua il reato contestato al capo 5, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 3 l. n. 146/2003

    Richiamato quale aggravante del reato associativo contestato al capo 1.

  • art. 61-bis c.p.

    Richiamato quale aggravante applicata ai reati indicati nei capi 1-bis e 2.

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza tra giudici che procedono in fasi diverse è ammissibile soltanto quando riguarda la medesima regiudicanda, cioè lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato.
  • Il giudice della cautela o del riesame, investito degli atti dopo una dichiarazione di incompetenza successiva all'esercizio dell'azione penale, può sollevare conflitto limitatamente alla posizione e al fatto-reato sui quali è chiamato a pronunciarsi.
  • Il conflitto di competenza non può essere esteso ai reati connessi contestati a soggetti diversi da quello sottoposto alla cognizione del giudice della cautela o del riesame.
  • La connessione tra procedimenti pendenti in fasi diverse non può essere adeguatamente valutata ai fini del conflitto finché i relativi procedimenti non raggiungano la medesima fase.
  • Il giudice del riesame travalica i limiti della propria cognizione quando determina la competenza territoriale della posizione cautelare esaminata sulla base di un reato più grave contestato esclusivamente a un coimputato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di persone

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