Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La sentenza impugnata (Corte d'appello di Napoli 6 aprile 2021) è stata confermata: pena detentiva rideterminata in anni 2 e mesi 8 di reclusione, multa pari a euro 12.000,00 e revoca delle pene accessorie. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Consalvo era stato condannato per detenzione a fine di spaccio di cocaina e hashish (art. 73 dPR n. 309/1990, commi 1 e 4). In cassazione ha impugnato la qualificazione giuridica dei fatti sostenendo che dovesse applicarsi l'ipotesi di "lieve entità" prevista dal comma 5 dell'art. 73. La Corte rileva che l'appellante ha contestato solo la qualificazione e non ha impugnato l'aumento della sanzione pecuniaria disposto in sede di gravame; inoltre la Corte territoriale ha valutato unitariamente le condotte (senza applicare il regime della continuazione) e, considerando quantità, purezza della cocaina, modalità, mezzi e consistenza complessiva dell'hashish, ha ritenuto esclusa l'ipotesi di lieve entità, confermando la responsabilità penale e rideterminando la pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019.
Norme richiamate
dPR n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
art. 73, commi 1 e 4; art. 73, comma 5
Commi 1 e 4 puniscono la detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio; il comma 5 prevede la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità tenendo conto di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (quantità, purezza, modalità, destinazione della parte di stupefacente) escludevano l'applicazione della riduzione per "lieve entità".
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73 che fissava il minimo edittale a 8 anni anziché 6; in applicazione di tale pronuncia la Corte d'appello ha rideterminato la pena in misura inferiore rispetto alla sentenza di primo grado.
Codice Penale, art. 81, comma finale
Riguarda la disciplina dell'aumento della pena in sede d'appello (divieto di reformatio in pejus). La Corte osserva che, non essendo stata impugnata la maggiorazione della sola pena pecuniaria, tale profilo non poteva essere esaminato d'ufficio e che la Corte territoriale non ha applicato alcun aumento ex art. 81, cpv.
Cassazione, Sezioni unite, 9 novembre 2018, n. 51063
Cass. SS.UU. 9 novembre 2018, n. 51063
Precedente secondo il quale la pluralità di sostanze detenute non esclude automaticamente la valutazione di lieve entità; occorre una valutazione complessiva degli indici del comma 5. La Corte ha richiamato questo principio per spiegare che, pur non essendo la pluralità di per sé ostativa, nel caso concreto gli altri indici hanno portato all'esclusione della lieve entità.
Massime di principio
- Per riconoscere la "lieve entità" ex art. 73, comma 5 dPR 309/1990 è necessaria una valutazione globale: quantità, purezza, mezzi, modalità, circostanze e finalità non devono indicare carattere professionale o continuativo dell'attività di spaccio.
- La semplice presenza di più tipi di sostanza non esclude automaticamente la lieve entità; tuttavia, se la quantità complessiva, la purezza e le modalità di detenzione indicano destinazione allo spaccio sistematico, la riduzione non si applica.
- La Corte d'appello può valutare unitariamente le condotte; se non si contesta nella specificità l'applicazione della continuazione, la valutazione del giudice di merito di considerare un unico disegno criminoso è difficilmente rimproverabile in cassazione salvo vizi di motivazione.
- Se il ricorrente impugna solo parte della decisione (es. la qualificazione) e non contesta espressamente altri aspetti (es. aumento della sanzione pecuniaria), perde la possibilità di farli valere in Cassazione; questioni non rilevanti d'ufficio o non impugnate non vengono esaminate.
- La modifica della disciplina penale da pronunce costituzionali deve essere applicata dal giudice di merito nella rideterminazione della pena, ma non consente automaticamente di riqualificare i fatti come di lieve entità se mancano gli indici richiesti dal comma 5.
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