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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Imposta di registro - Difensore - Soggetto passivo di imposta - Decreto ingiuntivo per il recupero di crediti professionali - Applicabilità dell'imposta - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché creditrice vittoriosa e perché non aveva effettivamente recuperato gli onorari. Secondo la sua tesi, l'imposta avrebbe dovuto gravare esclusivamente sui debitori soccombenti nel giudizio monitorio. Contestava inoltre la legittimità della richiesta di pagamento e chiedeva, in subordine, la compensazione delle spese.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha rilevato, in primo luogo, che le contestazioni relative alla debenza dell'imposta e alla qualità di soggetto passivo avrebbero dovuto essere proposte contro l'avviso di liquidazione, atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione; la successiva cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri. Nel merito, è stato affermato che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 pone l'imposta di registro sul provvedimento giudiziario a carico solidale di tutte le parti in causa, senza distinzione tra creditore e debitore, parte vittoriosa o soccombente. L'Agenzia delle Entrate può quindi richiedere l'intero importo anche alla parte vittoriosa, che conserva eventualmente il diritto di rivalersi sul soccombente. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa.

    In relazione alla registrazione di sentenze e decreti ingiuntivi, la norma individua come obbligati solidali tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio, senza rilevanza della soccombenza o della posizione processuale. L'Amministrazione può pertanto chiedere l'intero importo a ciascuna parte, restando salva l'eventuale rivalsa interna contro il soggetto tenuto definitivamente a sopportare il costo.

  • Principio giurisprudenziale sui rapporti tra avviso di liquidazione e cartella di pagamento

    Quando la cartella costituisce l'atto consequenziale a un avviso di liquidazione regolarmente notificato e non impugnato, non è possibile contestare con la cartella questioni relative alla fondatezza della pretesa o alla qualità di soggetto passivo già definita nell'atto presupposto. La cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri.

  • Cass. civ. n. 2108 del 2005

    La parte vittoriosa, pur potendo essere destinataria della richiesta dell'intera imposta in virtù della solidarietà tributaria, mantiene il diritto di ottenere il rimborso dal soggetto soccombente secondo i rapporti interni tra le parti.

Massime di principio

  • Per l'imposta di registro sugli atti giudiziari, la solidarietà tributaria può coinvolgere tutte le parti del processo, indipendentemente da chi abbia vinto o perso la causa.
  • L'Amministrazione finanziaria può richiedere l'intero tributo a uno solo degli obbligati solidali, senza dover previamente escutere gli altri.
  • La condanna alle spese del giudizio civile regola i rapporti interni tra le parti, ma non elimina automaticamente l'obbligazione solidale verso il Fisco.
  • Se una parte ritiene di non essere soggetto passivo o contesta la debenza dell'imposta, deve impugnare tempestivamente l'avviso di liquidazione; una successiva impugnazione della cartella, limitata a tali questioni, può essere dichiarata inammissibile o infondata.
  • Il pagamento effettuato dalla parte non soccombente non esclude necessariamente la possibilità di rivalersi successivamente sul debitore soccombente.

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