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Sentenza

Sentenza n. 438/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 349/2024 pubbl. il 22/02/2024 RG n. 3899/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 349/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva quantificato la spettanza in euro 500,00. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la condanna del Ministero al pagamento dell'importo e l'adozione delle misure necessarie a conformare l'amministrazione al giudicato. Le amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato la funzione dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., quale strumento diretto ad attuare le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Ha precisato che, quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e le amministrazioni non avevano fornito alcuna dimostrazione dell'avvenuta esecuzione, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    L'azione consente di ottenere l'attuazione del giudicato civile e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato civile; la sentenza di ottemperanza non ne ridefinisce il contenuto, ma ne impone l'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione né integrare il contenuto della pronuncia da eseguire.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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