Cassazione Penale, Sentenza n. 14714/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marulli impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 482 e 476, comma 1 e 2 (con assorbimento del reato di cui all'art. 479). Ha dedotto (1) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 479 c.p. (motivo ritenuto dalla Corte non specifico e indeducibile perché riproducente censure di merito già esaminate in appello) e (2) omissione nella valutazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; su quest'ultimo profilo il ricorrente sosteneva che, alla luce della riforma Cartabia (D.Lgs. n.150/2022) che ha modificato il parametro di riferimento per l'applicabilità dell'art. 131-bis (da pena massima a pena minima non superiore a 2 anni), andava rivalutata la ricorrenza della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo indeducibile per essere una censura di fatto e meramente riproduttiva. Quanto al secondo motivo, pur riconoscendo che la riforma Cartabia imporrebbe una rivalutazione della ricorrenza dell'art. 131-bis alla stregua del nuovo parametro (pena minima non superiore a 2 anni), ha constatato che nel frattempo è maturato il termine massimo di prescrizione per entrambi i reati (il più recente commesso il 05/12/2012, con sospensioni per complessivi 388 giorni). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 482 c.p.
Norma contestata come parte del capo d'imputazione; la Corte ha considerato il limite edittale in combinato con l'art. 476 ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis ante riforma
art. 476, comma 1 e 2 c.p.
Delitto contestato; la Corte di appello aveva considerato il limite edittale massimo risultante dalla combinazione con l'art. 482 per escludere l'operatività dell'art. 131-bis nella versione ante riforma
art. 479 c.p.
Reato indicato come assorbito; le doglianze in relazione a tale norma sono state ritenute dal giudice di legittimità indeducibili poiché incentrate su profili di fatto e già esaminati in sede di merito
art. 131-bis c.p.
Causa speciale di non punibilità per pene inferiori a determinate soglie; la Corte ha rilevato che, a seguito della riforma Cartabia, il parametro di riferimento è cambiato (ora la soglia è connessa alla pena minima non superiore a 2 anni) e che ciò imporrebbe una rivalutazione dell'applicabilità della causa; tuttavia la questione è divenuta irrilevante per intervenuta prescrizione
art. 1, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Richiamato per spiegare la modifica del parametro di riferimento per l'applicabilità dell'art. 131-bis (passaggio dall'uso della pena massima all'uso della pena minima non superiore a 2 anni), con conseguente necessità di riesame della non punibilità alla luce della nuova soglia
Massime di principio
- Le censure di fatto e le riproposizioni dei rilievi già decisi in sede di merito sono in genere indeducibili in Cassazione; occorre formulare censure specifiche di diritto o argomentazioni nuove e circostanziate
- La riforma Cartabia ha modificato il parametro per l'applicabilità dell'art. 131-bis: i giudici devono valutare la non punibilità in base alla pena minima non superiore a 2 anni e non più in base alla pena massima; ciò può cambiare l'esito dei ricorsi che avevano escluso l'applicabilità della causa sulla base del precedente parametro
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, matura la prescrizione dei reati, il giudice della Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, rendendo irrilevante la valutazione di merito sulla non punibilità
- Il calcolo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione; è fondamentale verificare i termini utili e le sospensioni per capire se la prescrizione è effettivamente maturata
- Quando si impugna una sentenza per mancata applicazione di cause di non punibilità legate a parametri soggettivi o edittali, conviene espressamente richiamare eventuali novità legislative sopravvenute che possano incidere sulla soglia di applicabilità
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