Cassazione Penale, Sentenza n. 20128/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero a seguito della sua denuncia contro i firmatari del verbale di arresto del 6/10/2021. Con un unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 125, commi 1 e 3, c.p.p., e censura la motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) richiamando fatti di cui si duole: sostiene che il verbale di arresto contenesse circostanze false (es. abbigliamento, sudorazione, respiro affannato) e contesta l'affermazione dell'ordinanza circa un presunto ricovero ospedaliero, precisando che gli operatori del Pronto Soccorso avrebbero solo effettuato un controllo e riscontrato algie testicolari verificatesi in caserma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. (decisone sul reclamo della persona offesa contro l'archiviazione) non sia impugnabile in Cassazione per i vizi dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ha richiamato precedenti giurisprudenziali che limitano il sindacato in Cassazione alla sola abnormità dell'atto e indicano l'eventuale rimedio della richiesta di revoca davanti al medesimo giudice del reclamo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
L'ordinanza del giudice sul reclamo della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione non è impugnabile in Cassazione per i vizi tipici di cui all'art. 606 c.p.p.; la Corte conferma l'inammissibilità dei ricorsi diretti ad impugnare tale provvedimento salvo l'ipotesi di denunciare abnormità dell'atto o richiedere la revoca al medesimo giudice.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla cassa delle ammende; nella fattispecie fissata equitativamente in euro 3.000,00.
art. 125, commi 1 e 3, c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la motivazione e la forma del provvedimento; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della doglianza, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di rito connesse all'art. 410-bis.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Le censure formulate (vizi di motivazione, accertamenti probatori, contraddittorietà) rientrano tra i motivi di cassazione previsti da tale norma, ma la Corte ha ritenuto che non siano proponibili contro l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 410-bis in quanto la Cassazione non è competente a sindacare tali vizi in questa fattispecie.
art. 110, 624-bis (1° e 3° comma), 625 n.2, 61 nn.6,7, 11-bis c.p.
Norme del codice penale cui fa riferimento la condanna inflitta al ricorrente dopo il relativo procedimento penale: citate nella sentenza come sfondo fattuale ma non oggetto di valutazione nella decisione di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione al regime delle sanzioni per inammissibilità, in particolare per escludere la colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione economica equitativamente fissata.
Massime di principio
- Le ordinanze del giudice sul reclamo della persona offesa contro la richiesta di archiviazione rese ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. sono, di regola, non impugnabili in Cassazione per i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; chi voglia impugnare deve preliminarmente verificare la proponibilità del rimedio straordinario (es. denuncia di abnormità) o l'opzione per la richiesta di revoca al medesimo giudice del reclamo.
- Se il provvedimento impugnato è adottato ai sensi dell'art. 410-bis, la Cassazione di norma non entrerà nel merito delle contestazioni di fatto e di prova (vizi di motivazione o contraddittorietà): tali questioni potrebbero dover essere trattate con istanze nel procedimento di merito o con altri rimedi previsti dal codice.
- Il difensore che propone ricorso in Cassazione deve preliminarmente valutare l'ammissibilità formale per evitare la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione (art. 616 c.p.p.).
- Quando si contesta la fondatezza di elementi probatori richiamati in un verbale (es. condizioni fisiche al momento dell'arresto), è importante aver documentazione e mezzi processuali idonei già nei gradi precedenti; se la decisione è inammissibile per ragioni di rito, tali deduzioni non saranno esaminate in Cassazione.
- In caso di esclusione della partecipazione della parte nel procedimento di controllo sulla decisione di archiviazione, è previsto il rimedio della richiesta di revoca al medesimo giudice del reclamo; valutare tempestivamente tale opzione prima di proporre ricorso in Cassazione.
- La giurisprudenza consolidata limita il sindacato di legittimità sui provvedimenti di cui all'art. 410-bis: chi intende impugnare deve centrare la censura sull'abnormità formale/giuridica dell'atto o usare i rimedi procedurali specifici, altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
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