Sentenza n. 4949/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota di “COMUNICAZIONE AMMISSIONE AL COLLOQUIO E CONVOCAZIONE”, prot. n. 0003362 del 17/05/2024 di approvazione della valutazione dei titoli relativi alla “Procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posizioni di primo ricercatore ii livello professionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, per il personale della SZN (Determina del direttore generale n. 904 del 02/11/2023)”, nella parte in cui il ricorrente risulta non ammesso alla successiva fase concorsuale; 2) della nota di “PUBBLICAZIONE PUNTEGGI TITOLI”, prot. n. 0003579 del 27/05/2024, di pubblicazione dei punteggi attribuiti ai candidati all’esito della valutazione dei titoli relativi alla richiamata procedura selettiva, nella parte in cui al ricorrente risulta attribuito l’erroneo punteggio, di 44,98 pt, in luogo di 50 pt effettivamente spettanti; 3) della nota di “Comunicazione dell’esito della prova orale” di approvazione degli esiti delle prove orali tenutesi in data 06 e 07 giugno 2024, Prot. n. 0003919 del 07/06/2024, per illegittimità derivata; 4) dei verbali della commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dal ricorrente; 5) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua; 6) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALZANO SERGIO il 8\11\2024 : per l’annullamento e/o la riforma 1) in parte qua della Determina del Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ad oggetto: “Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori della Procedura Selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale - ai sensi dell’art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - Determina del Direttore Generale n. 904 del 02/11/2023” del 11.07.2024, con relativi allegati, pubblicata in data 12.07.2024 sull’Albo Pretorio online dell’Amministrazione; 2) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALZANO SERGIO il 10\3\2025 : per l’annullamento e/o la riforma 1) in parte qua del “Verbale della Commissione di Valutazione della procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posizioni di primo ricercatore ii livello professionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, per il personale della SZN” datato 31.10.2024, comunicato al ricorrente in data 16.12.2024; 2) in parte qua del “Verbale della Commissione di Valutazione della procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posizioni di primo ricercatore ii livello professionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, per il personale della SZN” datato 03.12.2024 comunicato al ricorrente in data 16.12.2024; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALZANO SERGIO il 22\10\2025 : per l’annullamento e/o la riforma 1) della determina del Direttore Generale n. 452/2025 del 30.06.2025 ad oggetto: “Parziale rettifica agli inquadramenti di cui alla Determina del Direttore Generale n. 633 del 11/07/2024 – Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori della Procedura Selettiva per titoli e colloquio per n. 23 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale - ai sensi dell’art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 - Determina del Direttore Generale n. 904 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione dei titoli, esclusione dal colloquio, esiti della prova orale, graduatoria e nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per il passaggio al profilo di primo ricercatore
Esito
Favorevole al resistente (ente di ricerca)
La controversia
Il ricorrente, ricercatore di III livello professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, partecipava alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio per 23 posizioni di primo ricercatore di II livello, bandita ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006. Il bando prevedeva l’ammissione al colloquio per i candidati che avessero conseguito almeno 49/70 nella valutazione dei titoli. Al ricorrente veniva attribuito il punteggio di 44,98/70 e, conseguentemente, veniva escluso dal colloquio. Egli sosteneva che la commissione avesse erroneamente valutato le pubblicazioni scientifiche, gli incarichi, le attività di terza missione e formazione e l’esperienza curricolare, in violazione dell’art. 5 del bando e dei criteri fissati nel verbale n. 1 della commissione. Deduceva violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri valutativi, erroneità dei presupposti, arbitrarietà della graduatoria, difetto assoluto di motivazione, violazione della par condicio, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il ricorrente sosteneva che il punteggio corretto fosse pari a 50/70, sufficiente per l’ammissione al colloquio, e impugnava anche gli atti successivi della procedura e le successive rideterminazioni dell’amministrazione. Un controinteressato eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la selezione era riservata al personale interno e riguardava una progressione tra livelli del medesimo profilo professionale di ricercatore, senza passaggio a una diversa area funzionale.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi relativi alla correttezza della valutazione dei titoli e della graduatoria, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 configura il profilo dei ricercatori come caratterizzato da un’unica professionalità e da un unico organico articolato in tre livelli: dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore. La procedura, essendo riservata a dipendenti già appartenenti al profilo dei ricercatori e diretta al conseguimento di un livello superiore nell’ambito della medesima area funzionale, non determina una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro. In applicazione dei principi elaborati dalla Corte di cassazione e richiamati dalla giurisprudenza amministrativa, le controversie sulle progressioni all’interno della stessa area o categoria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; la giurisdizione amministrativa sussiste invece per le procedure concorsuali che costituiscono un nuovo rapporto di lavoro o comportano il passaggio a una diversa area funzionale. Il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Il TAR ha indicato come giudice munito di giurisdizione il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio sarà riassunto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 15 CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006
Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente di ricerca; 2 - Primo ricercatore; 3 - Ricercatore.
La disposizione colloca i diversi livelli del profilo dei ricercatori nell’ambito di un’unica area funzionale e qualifica il passaggio tra tali livelli come progressione interna, non comportante novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
per converso derivandone che non può predicarsi operante la delineata devoluzione a questo Giudice, della cognizione sulla procedura concorsuale all’esame, per insussistenza di una fattispecie novativa del rapporto di lavoro
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali di assunzione riguarda le procedure dirette alla costituzione di un nuovo rapporto o al passaggio a una diversa area funzionale; non si estende alle progressioni interne nella medesima area.
art. 11, comma 2, c.p.a.
sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il giudizio venga riassunto nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali.
Massime di principio
- Le controversie relative a selezioni interne per il passaggio da un livello a quello superiore del profilo di ricercatore, bandite ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quando la contrattazione collettiva configura il profilo dei ricercatori come un’unica professionalità articolata in più livelli.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali interne nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste quando la selezione comporta il passaggio a una diversa area funzionale o categoria, determinando una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; non sussiste per le progressioni svolte all’interno della medesima area o categoria professionale.
- La qualificazione della procedura ai fini del riparto di giurisdizione dipende dagli effetti sostanziali del passaggio previsto dalla selezione e dalla struttura delle aree e dei profili stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non dalla mera forma concorsuale della procedura né dal fatto che essa sia riservata al personale interno.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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