Cassazione Penale, Ordinanza n. 21236/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguardava un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra più episodi criminosi commessi tra gennaio 2017 e dicembre 2018. I reati richiamati nel testo sono plurime condotte di lesioni personali, violenza privata e atti sessuali. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali fatti dovessero essere ricondotti a un unico disegno criminoso e che il percorso di risocializzazione documentato ai fini dell'accesso a misure alternative al carcere deponeva per la continuità del programma delittuoso. La Corte osserva però che le censure erano, nella sostanza, dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito del compendio probatorio e che, per quanto deducessero profili giuridici o vizi motivazionali, risultavano generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione, valorizzando il notevole intervallo temporale tra i fatti, le modalità delle condotte connotate da reattività non controllata, l'assenza di elementi sintomatici di una ideazione e programmazione unitaria sin dal primo reato e, inoltre, il fatto che il percorso di risocializzazione non smentisse ma anzi confermasse, secondo le valutazioni esperte richiamate, che le condotte erano state commesse con dolo di impeto e senza un progetto criminoso unitario. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede elementi sintomatici di un originario disegno unitario; non è sufficiente la mera pluralità di reati se il lasso temporale, le modalità esecutive e l'assenza di programmazione comune depongono in senso contrario.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di indici concreti dell'unitarietà del disegno criminoso sin dalla consumazione del primo reato; in mancanza, il mero succedersi di fatti analoghi non basta.
- Un ampio intervallo temporale tra i reati può costituire un significativo ostacolo logico al riconoscimento della continuazione, soprattutto se non è accompagnato da elementi contrari specifici e concreti.
- Le condotte caratterizzate da reattività impulsiva o da dolo di impeto sono normalmente incompatibili con l'idea di una preventiva programmazione unitaria dei reati successivi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica e le doglianze risultino generiche.
- La documentazione di un percorso rieducativo o di risocializzazione non impone di per sé il riconoscimento della continuazione se dalle risultanze complessive emerge l'assenza di un programma criminoso unitario.
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