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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lorenzo Livello impugna la sentenza d'appello contestando (1) la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità (D'Alessandro) e la presunta contraddittorietà della Corte d'Appello nell'accogliere parti delle sue dichiarazioni rispetto alla posizione di Livello ma non rispetto a quella di Di Cristoforo, lamentando errata applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e insufficienza dei riscontri ("pizzino" con cifra 140.000 euro e dicitura "(detto da Livello)", una e-mail con l'elenco delle ditte, un foglio di calcolo con ribassi, contatti telefonici); (2) vizio di motivazione per non aver spiegato come l'assoluzione di Di Cristoforo incida sulla posizione di Livello; (3) in subordine, errore sulla determinazione delle date di consumazione dei reati (inversione delle date relative ai due fatti contestati: 8/8/2011 e 26/1/2012), con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata già prima della sentenza di primo grado per il reato relativo ai lavori di sollevamento delle acque reflue di Città Sant'Angelo.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale (reso tale dal decesso di Di Cristoforo) e decide sul ricorso di Livello. Respinge i primi due motivi (valutazione delle prove e della credibilità del chiamante in correità) ritenendoli, in definitiva, una non consentita revisione del merito e confermando che i riscontri estrinseci (pizzino, e-mail, foglio di calcolo, contatti telefonici) erano stati adeguatamente valutati dai giudici di merito; accoglie invece il terzo motivo: rileva che la delibera relativa ai lavori di sollevamento per Città Sant'Angelo (n. 511) è del 08/08/2011, per cui il relativo reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) era già prescritto al momento della sentenza di primo grado (25/03/2019). Ne deriva che la sentenza d'appello va annullata nella parte che aveva condannato Livello alle statuizioni civili relative a quel reato (poiché l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile in primo grado). Rimangono invece ferme le statuizioni di appello concernenti la prescrizione dei reati ascritti nel capo G) e le correlate statuizioni civili. In sintesi: ricorso di Livello accolto parzialmente (sul punto della prescrizione e delle statuizioni civili connesse), i restanti capi confermati.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita)

    Del reato contestato nella imputazione originaria a carico di Di Cristoforo; richiamato per descrivere la fattispecie originaria ma non oggetto di decisione di cassazione nel merito a causa del decesso dell'imputato

  • art. 319 e 319-bis cod. pen. (corruzione propria e connessi)

    Citati nella descrizione dei fatti originari; non valutati in cassazione per l'assoluzione/decadenza del procedimento rispetto a Di Cristoforo

  • art. 81 cod. pen. (unificazione di più azioni nella stessa fattispecie)

    Richiamato nella ricostruzione del disegno criminoso composto da più azioni esecutive

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Norma richiamata per l'imputazione concorrente tra Livello e altri rispetto ai fatti di turbativa d'asta

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    Fattispecie centrale per i capi di imputazione F e G: la Corte valuta il momento consumativo (assunzione della delibera di aggiudicazione) per individuare il dies a quo della prescrizione; sulla base di tale data la Corte di Cassazione annulla la parte di appello che ha disposto statuizioni civili per un reato che era già prescritto in primo grado

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità; la Corte di Cassazione però ritiene che la valutazione della credibilità e dei riscontri sia di merito e non suscettibile di essere ribaltata in sede di legittimità salvo profili di violazione di legge o travisamento manifestamente illogico

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio richiamato dal ricorrente circa la prevalenza del proscioglimento nel merito sulla causa estintiva ai fini delle statuizioni civili; la Corte di Cassazione lo prende in considerazione ma lo ritiene non applicabile per modificare l'esito in assenza di ragioni tali da travolgere la valutazione di merito

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019)

    Tali precedenti vengono utilizzati per precisare i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione della credibilità (possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie/chiamate in correità) e per il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle due sentenze di merito come corpo unico decisionale) nonché sulla natura dei riscontri necessari alla chiamata in correità

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio salvo che emerga un vizio di diritto o un travisamento manifesto della prova: contestazioni sulla credibilità devono essere provate come errori di diritto o illogicità manifesta
  • La chiamata in correità può essere valutata in modo frazionato: parti della stessa dichiarazione possono essere ritenute attendibili e altre non attendibili a condizione che non vi sia un'interferenza fattuale o logica tale da minare l'intero racconto
  • I riscontri alle dichiarazioni di chiamata in correità possono essere sia materiali/documentali sia logico-indiziali; non è necessario che siano "autosufficienti", ma devono essere indipendenti e avere valenza individualizzante rispetto all'imputato
  • Per i reati con riferimento temporale a un atto amministrativo (es. delibera/aggiudicazione) il momento di consumazione è determinante ai fini della prescrizione: occorre verificare con attenzione la data dell'atto decisivo (es. delibera di aggiudicazione) per stabilire se la prescrizione fosse già maturata in primo grado
  • Se un reato è già prescritto al momento della sentenza di primo grado l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile in quell'udienza: un accertamento contrario in sede di primo grado può comportare annullamento della successiva statuizione di appello con riferimento alle conseguenze civili
  • La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado coerenti) consente alla Cassazione di leggere le motivazioni congiuntamente come un unico corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità

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